Cassazione Penale, Sentenza n. 10361/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile Ninivaggi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 24/04/2024 che, riformando la sentenza del Tribunale di Matera dell'11/01/2021, ha assolto Casiero dall'imputazione di minaccia aggravata (contestata ai sensi degli artt. 612 comma 2 e 339 c.p.) per fatti che avrebbero avuto luogo con l'uso di un martello. Il ricorso denunciava, tra l'altro, carenze motivazionali della Corte territoriale nello svolgimento della valutazione della prova dichiarativa (art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.), contestando l'omessa/confusa valutazione delle deposizioni della parte civile e dei testi oculari (Di Benedetto e Centoducati), la mancata considerazione della deposizione favorevole della difesa (Casiero Salvatore) e la valutazione errata di elementi documentali (certificato medico con prognosi "zero"). La censura si basava sul principio della diversa estensione dell'obbligo motivazionale in caso di riforma assolutoria rispetto al primo grado e sulla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. Troise, Dasgupta).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della parte civile ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello non abbia fornito una motivazione adeguata e completa rispetto alla riforma assolutoria della decisione di primo grado, non avendo confutato in modo specifico e puntuale le ragioni del primo giudice né giustificato compiutamente la diversa valutazione delle fonti di prova. Si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite circa la necessità, in caso di assoluzione in appello che ribalta una condanna di primo grado, di fornire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata ai sensi dell'art. 622 c.p.p. e rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello (con conseguente necessità di chiarire i profili di credibilità e gli eventuali collegamenti processuali tra i testi).
Norme richiamate
art. 612 comma 2 c.p. (minaccia)
Norma sostanziale che individua il reato contestato; la qualificazione come minaccia è coerente con la descrizione di un atto pericoloso (gestualità di 'colpire') anche se non necessariamente sfociato in evento lesivo.
Articolo richiamato in capo ad alcune contestazioni collegate; utilizzato nel contesto della valutazione della possibile attendibilità/calore accusatorio dei propalanti.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento delle doglianze in cassazione attinenti alla motivazione e alla valutazione della prova dichiarativa, ossia i vizi di motivazione e la violazione di norme di diritto nella valutazione delle prove.
Norma applicata per l'annullamento della sentenza impugnata: disciplina la declaratoria di annullamento della Corte di cassazione e il rinvio.
Richiamato in motivazione giurisprudenziale: disciplina i poteri officiosi del giudice d'appello per la rinnovazione o integrazione della prova dichiarativa, che il giudice di appello dovrebbe valutare quando la prova dichiarativa è decisiva.
art. 173 comma 1 disp. att. c.p.p.
Richiami procedurali relativi ai limiti di richiamo del motivo nella cassazione (richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione).
art. 187 commi 1 e 3 c.p.p.
Rilevante in riferimento alla responsabilità civile della persona offesa e alla prova: la sentenza di primo grado aveva valutato elementi rilevanti anche ai fini civili, che l'appello avrebbe dovuto confrontare.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U.)
Sez. U. n.14800/18 (Troise); Sez. U. n.27620/2016 (Dasgupta) e altra giurisprudenza citata
Principio consolidato sulla soglia probatoria asimmetrica tra condanna e assoluzione e sull'obbligo del giudice d'appello, nella riforma assolutoria, di confutare specificamente le ragioni del primo grado e fornire una nuova e compiuta struttura motivazionale; indicazione anche sul possibile ricorso ai poteri officiosi ex art. 603 c.p.p.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello ribalta una condanna di primo grado con sentenza di assoluzione, deve fornire una motivazione completa e specifica che confuti le argomentazioni del primo giudice; non sono sufficienti mere osservazioni generiche.
- Vi è una soglia probatoria asimmetrica: per una condanna serve certezza oltre ogni ragionevole dubbio; per un'assoluzione è sufficiente che permanga un dubbio rilevante. Tuttavia l'appello che assolve dopo una condanna deve motivare adeguatamente tale dubbio.
- Le valutazioni di credibilità delle testimonianze devono essere ancorate a ragioni verificabili nel materiale probatorio; contraddizioni apparenti tra deposizioni devono essere valutate in termini di compatibilità e contesto, non automaticamente scartate.
- Se la prova dichiarativa è decisiva, il giudice di appello dovrebbe considerare la riassunzione o il riesame delle dichiarazioni (poteri officiosi, art. 603 c.p.p.) anziché limitarsi a giudizi sommari sulla attendibilità.
- Elementi documentali (es. certificati medici con prognosi) e ricadute processuali collegate (posizioni di altri soggetti coinvolti) devono essere valutati nel loro complesso e non isolatamente per escludere o confermare la responsabilità.
- In situazioni analoghe, chi impugna per cassazione per carenze motivazionali ha buone possibilità di successo se dimostra che l'appello non ha confrontato e smontato l'impianto probatorio del primo grado in modo specifico e coerente.
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