Sentenza n. 75/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza n.659/2022 del Tribunale di Teramo - rg 292/2022, notificata come per legge in data 20/10/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 659/2022 del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto differenze retributive per complessivi € 2.558,34 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 659/2022 del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, notificata al Ministero il 20 ottobre 2023 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docente per determinati periodi di lavoro e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 2.558,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Il Ministero si è costituito riconoscendo di non avere ancora effettuato il pagamento, giustificando il ritardo con le procedure di stanziamento dei fondi e con l'attivazione delle piattaforme informatiche necessarie alla liquidazione. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un obbligo di pagamento definitivamente accertato. Il TAR ha verificato anche l'ammissibilità dell'azione, la notifica del titolo presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e procedibile il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Teramo era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza, constatando che il credito, definitivamente accertato, non era stato soddisfatto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente le somme dovute mediante la carta elettronica del docente. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento da parte della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto integrata la relativa condizione di procedibilità per il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Rileva ai fini della validità della notificazione della sentenza presso il domicilio digitale certificato dell'amministrazione censito nel registro delle pubbliche amministrazioni.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Individua i limiti applicabili alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive riconosciute dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato regolarmente notificato all'amministrazione, sia passato in giudicato e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie sia decorso senza integrale adempimento.
- La mancata disponibilità degli stanziamenti di bilancio o l'asserita necessità di attivare procedure e piattaforme informatiche non giustificano l'inottemperanza a un obbligo di pagamento definitivamente accertato dal giudicato.
- In presenza di un credito pecuniario certo, liquido o determinabile e definitivamente accertato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di mettere a disposizione le somme dovute entro un termine perentorio, individuando anche le concrete modalità di esecuzione coerenti con il titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.
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