Cassazione Civile, Ordinanza n. 25377/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di euro 1.586,00 richiesto a titolo di corrispettivo per un trasporto internazionale di merci su strada dalla società che aveva materialmente eseguito il trasporto nei confronti della società indicata come mittente. In primo grado l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta, ma il Tribunale aveva riformato la decisione, confermando il decreto, ritenendo provata dalla lettera di vettura internazionale la sussistenza del contratto di trasporto, la qualità di mittente della società opponente e l'applicabilità della disciplina sul trasporto internazionale, nonché la legittimazione del subvettore ad agire direttamente nei confronti del mittente ex art. 7-ter d.lgs. 286/2005. Con il ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto: violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello; nullità della sentenza per mancanza di adeguata ricostruzione della fattispecie; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove e per avere attribuito rilievo decisivo alla lettera di vettura; violazione dell'art. 7-ter d.lgs. 286/2005; violazione dell'art. 9 della Convenzione CMR; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato rispetto del principio di non contestazione e per non aver ritenuto provata la filiera del trasporto come prospettata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello conteneva, secondo il paradigma interpretativo consolidato degli artt. 342 e 434 c.p.c., una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con adeguata parte argomentativa. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che il Tribunale aveva invece ricostruito in modo adeguato la fattispecie sulla base della lettera di vettura internazionale, aveva qualificato il trasporto come internazionale e aveva ritenuto provata la prestazione. Ha dichiarato inammissibili pure il quarto, quinto e sesto motivo perché, sotto la veste formale di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile se contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non è necessario un progetto alternativo di decisione.
Il medesimo criterio di specificità dell'impugnazione si applica al giudizio di appello, nel testo risultante dalla riforma del 2012.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere motivata in modo adeguato e non apparente; nel caso concreto la motivazione del giudice d'appello è stata ritenuta sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; qui il Tribunale ha ricostruito compiutamente la fattispecie.
Non consentono in cassazione di ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove; la scelta delle prove ritenute decisive spetta al giudice di merito.
È richiamato quale base della legittimazione del subvettore ad agire direttamente nei confronti del mittente originario del servizio.
art. 9 Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR)
È richiamato in relazione al valore probatorio della lettera di vettura nel trasporto internazionale di merci su strada.
L. 6 dicembre 1960, n. 1621
Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione CMR.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non deriva dalla mancanza di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza, ma solo dall'assenza di una chiara individuazione delle parti della decisione contestate e delle relative ragioni di censura.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente non è ammissibile quando il giudice di merito abbia ricostruito in modo lineare la fattispecie e dato conto delle fonti istruttorie poste a base della decisione.
- Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge, ma dirette in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, sono inammissibili in cassazione, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio e la selezione delle prove più persuasive spettano al giudice di merito.
- Nel trasporto internazionale di merci su strada, la lettera di vettura può costituire elemento centrale per l'identificazione del rapporto contrattuale, dei soggetti coinvolti e della disciplina applicabile.
- Il subvettore può agire direttamente nei confronti del mittente originario quando la disciplina applicabile lo consenta e quando risulti provato l'incarico e l'effettiva esecuzione del trasporto.
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