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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31729/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 13.559,22, poi rideterminato rispetto a una somma originariamente maggiore, asseritamente maturato per trattamento di fine rapporto, permessi e ferie non godute in relazione a un rapporto di lavoro subordinato con la società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il tribunale, investito dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., l'aveva rigettata. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) nullità del decreto per violazione dell'art. 99, comma 10, l. fall. e dell'art. 111 Cost., poiché il giudice delegato che aveva negato l'ammissione aveva poi fatto parte del collegio dell'opposizione; (2) in subordine, nullità per violazione di norme sulla composizione del collegio e sul procedimento; (3) violazione delle regole sulla valutazione della prova e sull'allegazione documentale; (4) omesso esame di fatto decisivo; (5) e (6) violazione di norme in materia di rapporti di lavoro e prova del credito. La società fallita non si è difesa in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo tutti gli altri. Ha ribadito che l'art. 99, comma 10, l. fall. vieta al giudice delegato di far parte del collegio che decide l'opposizione allo stato passivo e che tale incompatibilità integra un'ipotesi di astensione obbligatoria. Pur richiamando l'orientamento secondo cui, di regola, l'incompatibilità va fatta valere con la ricusazione e non determina nullità deducibile in impugnazione, la Corte ha precisato che questo vale solo se la parte sia stata posta in condizione di proporre tempestivamente ricusazione. Nel caso concreto ciò non era avvenuto, perché i nominativi dei componenti del collegio non erano stati preventivamente comunicati e il ricorrente ne aveva avuto conoscenza solo dopo la decisione; pertanto il rimedio era la denuncia di nullità del provvedimento per violazione del giusto processo. Il decreto del Tribunale di Ancona è stato quindi cassato con rinvio allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    disciplina l'opposizione allo stato passivo, procedimento nel quale si è inserita la censura di incompatibilità del giudice delegato.

  • art. 99, comma 10, l. fall.

    prevede il divieto per il giudice delegato di far parte del collegio che decide l'opposizione allo stato passivo; la sua violazione, quando non sia stato possibile reagire con ricusazione, comporta nullità del provvedimento.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come ipotesi di astensione obbligatoria cui è ricondotta l'incompatibilità del giudice delegato.

  • art. 52 c.p.c.

    indicato come rimedio ordinario della ricusazione, onere della parte interessata quando la composizione del collegio sia conoscibile tempestivamente.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo e dell'imparzialità del giudice, fondamento della nullità in caso di impossibilità di ricusare tempestivamente.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    richiamato quale fondamento convenzionale del principio di imparzialità e del giusto processo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per nullità del provvedimento impugnato.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato nei motivi poi assorbiti, in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    invocato nei motivi poi assorbiti sulla ripartizione dell'onere della prova del credito di lavoro.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nei motivi poi assorbiti sulla valutazione delle prove.

  • art. 1 l. 4/1953

    richiamato nei motivi assorbiti, in tema di documentazione del rapporto di lavoro/retribuzione.

  • art. 2 l. 4/1953

    richiamato nei motivi assorbiti, in tema di documentazione del rapporto di lavoro/retribuzione.

  • art. 5 l. 4/1953

    richiamato nei motivi assorbiti, in tema di documentazione del rapporto di lavoro/retribuzione.

  • art. 39 l. 133/2008

    richiamato nei motivi assorbiti, in tema di comunicazioni e documentazione del rapporto di lavoro.

  • art. 9-bis d.l. 608/1996

    richiamato nei motivi assorbiti, in tema di comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il giudice delegato non può far parte del collegio decidente: la sua partecipazione integra un'ipotesi di incompatibilità riconducibile all'astensione obbligatoria.
  • La regola dell'incompatibilità del giudice delegato è normalmente presidiata dal rimedio della ricusazione; tuttavia, se la parte non è stata messa in condizione di conoscere tempestivamente la composizione del collegio e di proporre ricusazione, la violazione si traduce in nullità del provvedimento per lesione del principio del giusto processo.
  • La deduzione di nullità per violazione dell'imparzialità del giudice è ammissibile quando il difetto informativo abbia reso impossibile l'esercizio tempestivo del rimedio di ricusazione.
  • La Corte, quando accoglie un motivo preliminare che investe la regolare composizione del giudice, assorbe gli ulteriori motivi di merito e di prova.
  • In materia di ammissione al passivo, le questioni sulla prova del credito restano assorbite se il provvedimento è cassato per nullità della composizione del collegio giudicante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImplicazioni processuali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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