Cassazione Penale, Sentenza n. 23026/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per furto aggravato dalla violenza sulle cose. Nel caso di Antonio Scalzo si censura il vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte non ha adeguatamente confrontato le ragioni dell'appello e ha dato giudizi apodittici. Nel caso di Valentino Scalzo si denunciano: (1) carenza di motivazione nella ricostruzione del concorso, poiché la sua presenza nei pressi del negozio non sarebbe prova del ruolo di "palo" (nota la circostanza che non si diede alla fuga); (2) sproporzione della pena e ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Antonio il ricorso è ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la congruità della pena richiamando le caratteristiche del fatto e la personalità dell'imputato, le precedenti condanne (tre per furto e una per evasione in breve periodo) e la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, giustificando il rifiuto delle attenuanti generiche. Per Valentino il ricorso è ritenuto infondato e reiterativo: la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per ritenere il ruolo di palo, richiamando il verbale di arresto (trovato di notte a pochi metri in "evidente stato di attesa e di controllo") e richiamando il principio secondo cui la partecipazione rileva anche se ha funzione agevolatrice. Anche per lui il diniego delle attenuanti è motivato con precedenti penali e misura di sorveglianza. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il giudice del merito valuta le circostanze attenuanti generiche con un giudizio di fatto; quando la pena è inflitta al di sotto della media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica purché sia richiamato il criterio di adeguatezza della pena il quale include gli elementi di cui all'art. 133.
Prevede la condanna alle spese processuali a seguito di declaratoria di inammissibilità e, in caso di inammissibilità determinata da profili di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando l'ammenda in euro 3000,00.
principio giurisprudenziale sul concorso e sul contributo agevolatore
La giurisprudenza considera rilevante non solo il contributo causale ma anche quello agevolatore: la presenza e il comportamento esteriore (es. attesa e controllo in prossimità del luogo) possono integrare il ruolo di palo e la responsabilità concorsuale, anche se il partecipante non ha reso la fuga o non ha un'efficacia causale diretta.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice richiama le caratteristiche della personalità e della condotta dell'imputato, nonché precedenti penali e misure di controllo (es. sorveglianza speciale); non sempre è necessaria una motivazione analitica quando la pena è sotto la media edittale, purché sia fatto riferimento al criterio di adeguatezza della pena.
- La qualificazione del ruolo di "palo" o di altro contributo concorsuale può fondarsi su comportamenti esteriori e circostanziali (presenza notturna, attesa, controllo del luogo) e non richiede che il comportamento abbia efficacia causale diretta purché sia idoneo ad agevolare l'esecuzione del reato.
- Le doglianze riproposte in cassazione senza un serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata sono spesso considerate reiterative e infondate; è necessario contestare specificamente le ragioni addotte dalla Corte territoriale.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili per profili di colpa possono comportare, oltre alla condanna delle spese processuali, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la ragionevolezza dell'impugnazione prima di proporla.
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