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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46197/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello del 13/02/2023 che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva e di sospensione dell'ingiunzione a demolire (R.E.S.A. n.13/2009) relativa agli ordini di demolizione contenuti nelle sentenze della Corte d'appello di Napoli del 2/6/1993 e del 12/12/1995, entrambe irrevocabili. Ha articolato due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, comma 3, c.p.p. e 111 Cost.; art. 606 c.p.p.) contestando la validità del titolo esecutivo e sostenendo che le sentenze coinvolte hanno tutte ad oggetto lo stesso edificio su tre livelli e che un'ordinanza non impugnata (26/10/2021) aveva annullato l'ingiunzione nel procedimento n.13/2009; 2) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 178, comma 1, lett. c) e 125, comma 2, c.p.p.; art. 606 c.p.p.) per omessa risposta a deduzioni circa l'illegittimità della procedura esecutiva per presunta violazione della disciplina del codice degli appalti (artt. 63 e 31 d.lgs. n.50/2016) relativamente all'individuazione della ditta incaricata dell'esecuzione dell'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul punto che la revoca di un ordine di demolizione intervenuta per prescrizione in un diverso processo annulli l'efficacia di ordini di demolizione già cristallizzati in sentenze irrevocabili: ogni ordine di demolizione integra un titolo autosufficiente riferito alle specifiche condotte accertate in quel processo e pertanto resta eseguibile. In sede di esecuzione va valutato se le opere oggetto dell'ordine poi revocato siano strutturalmente autonome rispetto a quelle indicate nel titolo esecutivo rimasto valido (se autonome non si demoliranno; se accessorie, si demoliranno). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'omessa risposta sulle presunte violazioni del codice degli appalti non abbia viziato la decisione, anche perché il condannato non ha interesse giuridicamente apprezzabile a far valere tali vizi procedimentali in incidente di esecuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato in relazione alle questioni sull'ammissibilità dell'azione esecutiva; la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su rivalutazione del merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione di legge; la Corte non ha ritenuto fondata la censura

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    norme che disciplinano il vizio di motivazione impugnato; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non decisive

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato dal secondo motivo; la Corte ha ritenuto la denuncia priva di specificità e non decisiva

  • art. 125, comma 2, c.p.p.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha considerato irrilevante per l'esito dell'istanza di esecuzione

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 9

    l'ordine di demolizione penale riguarda le opere realizzate con la specifica condotta accertata nel processo che ha prodotto il titolo esecutivo; costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini emessi per diverse condotte

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44

    richiamato per definire le fattispecie penali a cui si sussume l'ordine di demolizione: ogni ordine si riferisce a fatti specifici e distinti

  • d.lgs. n. 50/2016, artt. 63 e 31

    citati dal ricorrente per contestare la legittimità della procedura di affidamento dei lavori di demolizione; la Corte ha ritenuto che tali censure non dessero interesse giuridicamente apprezzabile al condannato nell'incidente di esecuzione

Massime di principio

  • Un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale divenuta irrevocabile resta eseguibile anche se successivi ordini per lo stesso immobile sono stati revocati per prescrizione in altri processi: ogni titolo si riferisce alle specifiche condotte accertate in quel procedimento
  • In fase di esecuzione occorre verificare la natura delle opere: se le opere oggetto dell'ordine poi revocato sono strutturalmente autonome non possono essere abbattute; se sono accessorie rispetto all'opera indicata nel titolo esecutivo rimasto valido, anche queste potranno essere demolite
  • Le doglianze sulla procedura amministrativa/di affidamento dei lavori (codice degli appalti) solitamente non sono rilevanti nell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, salvo che la loro accoglienza possa incidere concretamente sulla attuabilità dell'ordine di demolizione
  • La Corte di cassazione non ammette nei fatti una nuova rivalutazione del merito: i motivi che chiedono di rivedere fatti o valutazioni probatorie sono spesso dichiarati inammissibili se si mascherano da questioni di diritto
  • L'omessa risposta del giudice di merito a nuovi motivi non produce automaticamente nullità se quei motivi sono manifestamente infondati, non specifici o non decisivi ai fini della decisione

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