Cassazione Penale, Sentenza n. 31944/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice proponente)
La controversia
Nel procedimento penale a carico di un indagato, sottoposto a misura cautelare per il delitto di ricettazione di un veicolo industriale rubato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva inizialmente declinato la competenza per territorio a seguito della richiesta di giudizio immediato, trasmettendo gli atti al Tribunale di Monza. Il giudice monzese aveva rinnovato la misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. e aveva già sollevato un conflitto negativo di competenza, dichiarato insussistente dalla Corte di cassazione. Successivamente, a seguito della nuova richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato formulata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Monza, il giudice monzese ha riproposto il conflitto. La questione controversa riguardava l'individuazione della competenza territoriale per il reato di ricettazione. Il veicolo era stato rubato a Pessano con Bornago e rinvenuto nella disponibilità dell'indagato a Venezia, ma non era stato possibile stabilire con certezza il luogo in cui l'indagato aveva ricevuto la cosa proveniente da delitto. Il giudice proponente aveva escluso, sulla base degli elementi investigativi, la partecipazione dell'indagato al furto, qualificando il fatto come ricettazione e non come concorso nel furto. Poiché il luogo di ricezione della res furtiva risultava incerto, il giudice aveva ritenuto applicabili i criteri suppletivi dell'art. 9 cod. proc. pen., individuando la competenza nel Tribunale di Venezia quale autorità giudiziaria che per prima aveva iscritto la notizia di reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto sussistente il conflitto negativo di competenza. Ha affermato che la nuova richiesta di giudizio immediato aveva attualizzato una distinta situazione di stasi processuale, nonostante il precedente conflitto fosse stato dichiarato insussistente. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione del fatto come ricettazione, rilevando che, nella decisione sul conflitto, occorre fare riferimento alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili. Quanto alla competenza territoriale, la Corte ha ribadito che la ricettazione è reato istantaneo, consumato nel luogo di ricezione della cosa proveniente da delitto, e che il luogo di accertamento della detenzione della res non è decisivo. Non essendo stato possibile individuare con certezza il luogo di ricezione, dovevano applicarsi i criteri suppletivi dell'art. 9 cod. proc. pen., incluso quello dell'autorità giudiziaria che per prima aveva iscritto la notizia di reato. La Corte ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Venezia, ufficio del giudice per le indagini preliminari, disponendo la trasmissione degli atti.
Norme richiamate
La ricettazione è considerata reato istantaneo, consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve la cosa proveniente da delitto.
Quando non è possibile determinare il luogo di consumazione del reato, o tale luogo è incerto, trovano applicazione i criteri suppletivi di competenza territoriale, compreso quello dell'autorità giudiziaria che per prima ha iscritto la notizia di reato.
La declinatoria di competenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e non impedisce la riproposizione della questione nelle fasi processuali successive.
Disciplina il provvedimento cautelare provvisorio adottato dal giudice che si ritiene incompetente; la Corte richiama il termine entro il quale la misura può essere rinnovata dal giudice successivamente adito.
Disciplina il conflitto di competenza e la facoltà del giudice che si ritiene incompetente di ricusare la cognizione del procedimento.
Attribuisce alla Corte di cassazione la decisione risolutiva del conflitto di competenza.
Rileva ai fini dell'individuazione dell'autorità giudiziaria che per prima ha iscritto la notizia di reato, quale criterio suppletivo di competenza territoriale.
La richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato può determinare l'apertura di una nuova fase processuale e attualizzare un conflitto di competenza precedentemente non attuale.
Massime di principio
- Nel decidere un conflitto di competenza, la qualificazione giuridica rilevante è quella risultante dalla contestazione formulata dal pubblico ministero; il giudice del conflitto può verificarla solo per escludere errori macroscopici e immediatamente percepibili, senza anticipare valutazioni di merito.
- La ricettazione è un reato istantaneo che si consuma nel luogo in cui l'agente riceve la cosa proveniente da delitto; il luogo in cui la res viene successivamente rinvenuta o detenuta non determina, di per sé, la competenza territoriale.
- L'individuazione del luogo di ricezione della cosa oggetto di ricettazione deve fondarsi su elementi oggettivi; in mancanza di elementi sufficienti o in presenza di dati equivoci, non è possibile attribuire rilievo decisivo alle sole dichiarazioni dell'imputato né al luogo del rinvenimento della res.
- Quando il luogo di consumazione della ricettazione non è individuabile con certezza, devono essere applicati i criteri suppletivi dell'art. 9 cod. proc. pen., incluso quello dell'autorità giudiziaria che per prima ha iscritto la notizia di reato.
- La declinatoria di competenza del giudice per le indagini preliminari produce effetti limitati al provvedimento richiesto e non preclude la riproposizione della questione di competenza in una fase processuale successiva, quando una nuova richiesta determini una situazione di stasi processuale.
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