Cassazione Penale, Sentenza n. 9088/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di minaccia (art. 612 co. 2 c.p.) e aveva dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. Il motivo posto alla Corte di Cassazione è stato che, in data 20/06/2023, la persona offesa aveva rimesso la querela e il ricorrente aveva contestualmente accettato tale remissione, come risultante da verbale dei Carabinieri della Stazione di Mercato Saraceno, e che detta remissione era intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso anche al solo fine di introdurre la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre impugnazione (richiamando precedente giurisprudenza, es. Sez. 4, n. 49226/2016). Avendo verificato che la remissione e la contestuale accettazione erano state ritualmente effettuate, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) relativo al delitto di minaccia, perché estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
La disposizione relativa alla contravvenzione qui menzionata è stata nel processo dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'Appello; la Cassazione non ha modificato tale valutazione nel provvedimento qui descritto.
Riferimento al delitto di minaccia per il quale il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado; la remissione di querela, però, ha determinato l'estinzione del reato rispetto al capo annullato dalla Cassazione.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali: la Corte ha disposto che le spese siano a carico del querelato, come previsto dalla legge quando il reato si estingue per remissione di querela.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente)
Principio di diritto richiamato: è ammissibile proporre ricorso per cassazione anche con il solo scopo di far valere la remissione della querela, quando questa sia intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, se la remissione è stata ritualmente accettata.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, può essere introdotta nel processo tramite ricorso per cassazione e produrre l'estinzione del reato se è stata ritualmente accettata.
- Perché la remissione produca effetti estintivi è necessaria la relativa accettazione da parte dell'imputato e l'osservanza delle formalità richieste (atto documentato, verbalizzazione davanti all'autorità), come nel verbale redatto dai Carabinieri in questo caso.
- L'intervento della remissione non necessariamente annulla l'intero provvedimento impugnato: la Cassazione può annullare limitatamente al capo interessato dall'estinzione senza rinvio qualora non sussistano questioni da riesaminare.
- Le spese processuali, in presenza di estinzione del reato per remissione di querela, possono essere poste a carico del querelato conformemente all'art. 340 c.p.p.
- Nel valutare la possibilità di ottenere l'estinzione del reato mediante remissione è importante verificare i termini processuali: la remissione deve intervenire prima della scadenza del termine per l'impugnazione per poter essere efficacemente introdotta con ricorso per cassazione.
- La remissione non incide sui reati già estinti per altri motivi (es. prescrizione) e non elimina automaticamente eventuali effetti civili o risarcitori che non siano stati compiutamente valutati dalle sentenze annullate.
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