Cassazione Penale, Sentenza n. 37371/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due condanne per il reato di evasione (art. 385 c.p.), commesse in data 20/09/2011 e 31/10/2011, lamentando che la vicinanza temporale, la violazione dello stesso provvedimento cautelare e la comune volontà di sottrarsi allo stato detentivo configurino un medesimo disegno criminoso. In cassazione si è dedotta violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione per il mancato esame di tali indici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non risultano elementi probatori che dimostrino che il secondo episodio di evasione fosse già ideato al momento del primo; l'evasione è evento tipicamente estemporaneo e la mera ripetizione di condotte analoghe in un arco temporale breve non basta a dimostrare un "disegno criminoso" unitario. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, oggetto delle due condanne. La Corte non mette in discussione la qualificazione dei fatti come evasione, ma osserva che la natura del reato è spesso estemporanea e, di per sé, non prova l'esistenza di un progetto criminoso unitario.
Richiamato nella doglianza del ricorrente in riferimento al reato continuato (concetto di unità di disegno criminoso). La Corte richiama la giurisprudenza sul requisito dell'unità ideativa come presupposto richiesto dall'art. 81 c.p. per riconoscere la continuazione.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per lamentare vizi nell'ordinanza impugnata; la Corte ne registra il motivo ma dichiara comunque l'impugnazione inammissibile per manifesta infondatezza.
Norma che disciplina la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente con euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni semplici, es. Sez. U., n. 28659/2017 e altre pronunce citate)
Richiamati principi consolidati circa il reato continuato: è necessario provare l'"anticipata e unitaria ideazione" dei reati nell'intenzione dell'autore; la prova si desume da indici esteriori significativi (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, analogia del modus operandi, omogeneità delle violazioni e del bene protetto, sistematicità e programmazione). La sola contiguità cronologica, l'identità del titolo di reato o la ricaduta nella recidiva non sono elementi sufficienti.
Massime di principio
- Per riconoscere il reato continuato è necessario dimostrare che, al momento del primo episodio, l'autore avesse già in mente, nelle linee essenziali, la commissione dei successivi reati (unità di ideazione).
- Indici utili sono: unità del contesto, brevità del lasso temporale, identità o analogia del modus operandi, omogeneità del bene giuridico protetto e sistematicità/compartecipazione. Nessuno di questi, preso isolatamente, è in genere decisivo.
- La semplice ripetizione dello stesso reato (es. più evasioni) in un periodo ravvicinato e la comune motivazione (es. volontà di sottrarsi alla detenzione) non bastano a provare la continuazione se non emergono elementi concreti di pianificazione.
- In procedura esecutiva, la verifica della continuazione segue gli stessi criteri del giudizio di cognizione: chi chiede il riconoscimento ha l'onere di fornire elementi dimostrativi del progetto criminoso unitario.
- In caso di rigetto per insufficienza probatoria, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato.
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