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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23300/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per estorsione, deducendo un solo motivo: il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve prevista per il reato contestato. In particolare, sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché non applicare la diminuente, a fronte di una vicenda che essa riteneva meritevole di trattamento più favorevole. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione di merito aveva invece motivato in modo lineare, coerente e privo di vizi logici, valorizzando la gravità della violenza esercitata nei confronti della persona offesa e quindi escludendo correttamente i presupposti per l'attenuante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo dedotto, perché la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione adeguata e logica sul diniego dell'attenuante del fatto lieve, fondato sulla gravità della violenza nei confronti della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La norma incriminatrice dell'estorsione è richiamata come reato cui si riferisce la richiesta di riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, ma conferma il diniego della diminuente alla luce della gravità della condotta violenta.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, come disposto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto contro il diniego dell'attenuante del fatto lieve si risolve in una censura manifestamente infondata della motivazione di merito, se quest'ultima è lineare, coerente e immune da vizi logici.
  • Il mancato riconoscimento di una diminuente collegata alla lieve entità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi in modo specifico elementi di gravità della condotta, come la violenza esercitata sulla persona offesa.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della graduazione del fatto se la sentenza impugnata ha già espresso una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul punto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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