Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 132/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare e collocamento in congedo illimitato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare e il collocamento in congedo illimitato, nonché gli atti presupposti del procedimento disciplinare, tra cui il verbale della Commissione di disciplina, il deferimento alla Commissione, la relazione finale dell’Ufficiale inquirente, la contestazione degli addebiti e l’avvio dell’inchiesta formale. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte, ma dà conto della contestazione dell’esito espulsivo del procedimento disciplinare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il procedimento disciplinare coerente con la disciplina applicabile sotto il profilo procedimentale, sostenuto da un’istruttoria approfondita e rispettoso del pieno contraddittorio con l’interessato. Ha inoltre ritenuto la misura non manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della condotta contestata, considerando anche il ruolo rivestito dal militare e la delicatezza delle funzioni svolte. Le censure non sono state ritenute assistite dal necessario fumus boni iuris; non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 951, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale base normativa della cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare.

  • art. 952, commi 1 e 3, d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della cessazione dalla ferma e del collocamento in congedo illimitato.

  • art. 1357, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale base normativa del provvedimento espulsivo adottato nei confronti del militare.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata per insussistenza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento disciplinare militare richiede che le censure dedotte presentino un apprezzabile fumus boni iuris; tale requisito manca quando, a una sommaria delibazione, il procedimento risulti coerente con la disciplina applicabile, adeguatamente istruito e rispettoso del pieno contraddittorio.
  • La legittimità cautelare di una misura disciplinare espulsiva nei confronti di un militare può essere valutata anche considerando il ruolo rivestito e la delicatezza delle funzioni svolte, elementi rilevanti nel giudizio di proporzionalità rispetto alla gravità della condotta contestata.
  • In assenza di una manifesta sproporzione tra la condotta contestata e la cessazione dalla ferma, non sussistono i presupposti per la sospensione cautelare del provvedimento disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.