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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 1413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Attività di restauro di beni vincolati dal ministero dei Beni Culturali - Controllo formale dichiarazione - Certificazione - Detrazione - Spettanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione è stata riconosciuta: la mancanza della certificazione per una sola annualità è stata considerata un mero formalismo, poiché per le altre annualità la certificazione risultava presentata e la prestazione aveva effettivamente riguardato il restauro di beni vincolati, su incarico del Tribunale. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’atto specifico impugnato, le date o gli importi, né riferisce statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il disconoscimento della detrazione prevista dall’art. 13, lett. g), del TUIR per spese relative al restauro di beni vincolati. L’Amministrazione ha ritenuto non spettante la detrazione per una delle annualità, in ragione dell’assenza della certificazione richiesta. Il contribuente ha sostenuto che l’attività era stata effettivamente svolta su beni vincolati, su incarico del Tribunale competente, e che la certificazione era stata prodotta per le altre annualità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 13, lett. g)

    La detrazione spetta quando è dimostrato che la prestazione ha avuto concretamente a oggetto il restauro di beni vincolati; nel caso descritto, la carenza documentale relativa a una sola annualità non ha impedito il riconoscimento del beneficio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    La norma è richiamata in relazione al controllo formale della dichiarazione. Il testo disponibile non specifica una distinta interpretazione della disposizione: la contestazione documentale non è stata ritenuta sufficiente a negare la detrazione, considerata la prova dell’attività effettivamente svolta.

  • Legge 1 giugno 1939, n. 1089

    La legge è richiamata quale riferimento per la tutela dei beni vincolati cui si riferisce l’agevolazione; la detrazione riguarda interventi di restauro su beni ricadenti in tale regime.

  • D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409

    Il decreto è richiamato insieme alla legge n. 1089/1939 per individuare i beni e le attività di restauro rilevanti ai fini della detrazione.

  • D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Il decreto è indicato tra i riferimenti normativi in materia di beni culturali; il testo fornito non espone una specifica statuizione interpretativa fondata su una sua disposizione.

Massime di principio

  • Per le detrazioni collegate a interventi su beni vincolati, occorre verificare la sostanza dell’attività svolta e il suo collegamento con il bene tutelato, oltre alla documentazione formale.
  • La mancanza di un certificato per una singola annualità può non essere decisiva se la natura dell’intervento è altrimenti comprovata e la documentazione relativa alle altre annualità corrobora la ricostruzione dei fatti; ciò non implica, in generale, che i requisiti documentali possano essere ignorati.
  • L’incarico conferito dal Tribunale e la prova dell’effettivo svolgimento di lavori di restauro possono contribuire a dimostrare che ricorrono i presupposti sostanziali della detrazione.

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