Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8808 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento notificata il 13 febbraio 2004, relative all’IVA 1998. La CTP di Napoli aveva annullato l’iscrizione, riconoscendo alla società un credito IVA di lire 69.346.000; la CTR Campania, con sentenza n. 123/23/08 del 9 settembre 2008, poi corretta il 19 marzo 2009, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. La CTR aveva ritenuto che il credito IVA, pari anche a euro 30.996, fosse stato già accertato da un’altra sentenza, divenuta definitiva perché l’Ufficio non l’aveva impugnata per cassazione. Con l’unico motivo, l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., sostenendo che il passaggio in giudicato della precedente sentenza non poteva essere affermato sulla base della sola sentenza, senza certificazione della sua non impugnabilità. Ha inoltre contestato che la contribuente non avesse eccepito il giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo. Lo ha ritenuto formulato in modo contraddittorio, perché prospettava violazioni di legge e vizi motivazionali o processuali sotto un riferimento normativo non coerente; ha inoltre osservato che, contestando l’accertamento della CTR secondo cui la precedente sentenza era definitiva per mancato ricorso per cassazione, l’Agenzia avrebbe dovuto eventualmente utilizzare il rimedio revocatorio. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata eccezione del giudicato da parte della contribuente: il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, anche in appello, purché i presupposti fattuali risultino documentati agli atti. Resta quindi ferma la decisione della CTR. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non si è difesa.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    In primo luogo, esso risulta contraddittoriamente formulato come violazione di legge, però in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5), e contiene in effetti una duplice censura sia di error in procedendo che di vizio motivazionale.

    La Corte non decide nel merito una diversa ripartizione dell’onere della prova: dichiara inammissibile la censura dell’Agenzia che invocava la norma per contestare la prova del passaggio in giudicato.

  • Art. 2909 c.c.

    Peraltro, laddove si lamenta che la società contribuente "non aveva eccepito alcun giudicato", il motivo si pone in contrasto con l'orientamento di questa Corte che ritiene l'eccezione di giudicato esterno una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, senza necessità di una specifica e tempestiva allegazione della parte, purchè i relativi presupposti in fatto risultino documentati agli atti.

    La censura dell’Agenzia fondata sulla norma è stata dichiarata inammissibile. La decisione riconosce rilievo al giudicato esterno già accertato nella controversia, senza esaminare nuovamente nel merito il credito IVA.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In primo luogo, esso risulta contraddittoriamente formulato come violazione di legge, però in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5), e contiene in effetti una duplice censura sia di error in procedendo che di vizio motivazionale.

    La disposizione disciplina il vizio motivazionale dedotto in cassazione. La Corte ha rilevato l’incoerenza tra tale riferimento e la contestuale denuncia di violazione di legge e di error in procedendo, contribuendo alla declaratoria d’inammissibilità.

  • Principio giurisprudenziale sull’eccezione di giudicato esterno (Cass., Sezioni Unite, n. 226/2001 e n. 1518/2016)

    Peraltro, laddove si lamenta che la società contribuente "non aveva eccepito alcun giudicato", il motivo si pone in contrasto con l'orientamento di questa Corte che ritiene l'eccezione di giudicato esterno una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, senza necessità di una specifica e tempestiva allegazione della parte, purchè i relativi presupposti in fatto risultino documentati agli atti.

    Il giudicato esterno è un’eccezione in senso lato: il giudice può rilevarlo d’ufficio anche in appello, senza una tempestiva eccezione di parte, se i fatti che ne costituiscono i presupposti sono documentati nel processo.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere rilevato anche d’ufficio e in appello; non è indispensabile che la parte lo abbia eccepito tempestivamente, purché gli atti documentino i fatti necessari a verificarne l’esistenza.
  • Una censura in cassazione deve individuare in modo coerente il tipo di vizio denunciato e la corrispondente base normativa. Mescolare violazione di legge, error in procedendo e vizio motivazionale senza una formulazione corretta può comportare l’inammissibilità.
  • Se si contesta l’accertamento del giudice secondo cui una precedente sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, occorre individuare il rimedio processuale appropriato: in questa decisione la Corte ha indicato che la contestazione avrebbe dovuto assumere, se del caso, forma revocatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.