Cassazione Civile, Ordinanza n. 06592/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Gaeta, per il quale una parte ha agito per far accertare l'inesistenza, in capo ai convenuti, di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento pro-quota, assumendo di esserne proprietaria esclusiva. Ha chiesto anche l'inopponibilità di dichiarazioni di successione e altri atti attributivi di quote, la cessazione di condotte incompatibili con il proprio diritto e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata accolta con attribuzione del bene per metà all'attrice e per metà a un terzo; in appello la decisione è stata riformata con rigetto della domanda. In cassazione è stato proposto un unico motivo, formalmente inquadrato come violazione degli artt. 832 e 949 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.: la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non provata la sua proprietà sulla quota contestata, trascurando la catena dei titoli di provenienza, l'atto notarile del 1923, gli atti successivi di acquisto e donazione, la diversa localizzazione del bene rispetto a quella indicata nella consulenza tecnica, nonché la insufficienza del titolo avversario fondato su una integrazione della successione del 2012. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura infondata, affermando che, trattandosi di azione di rivendicazione/accertamento della proprietà proposta da chi non è nel possesso del bene, gravava sull'attrice la probatio diabolica della proprietà, da assolversi dimostrando il titolo proprio e dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario o all'usucapione; ha inoltre ritenuto che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e che il ricorso non rispettava in modo adeguato l'onere di specifica indicazione e riproduzione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la statuizione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di accertamento/rivendicazione della proprietà. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore dei controricorrenti e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla proprietà, ma la Corte ha chiarito che la questione probatoria va valutata secondo i criteri propri dell'azione petitoria proposta da chi non possiede il bene.
La Corte ha ricondotto la domanda, per la parte in contestazione, all'azione di rivendicazione/accertamento della proprietà, con applicazione del rigoroso onere probatorio proprio delle azioni petitorie.
È stata richiamata per ribadire che, nell'azione di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova piena della proprietà fino al titolo originario o all'usucapione.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente/infondatamente diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.
La Corte ha rilevato il mancato rispetto dell'onere di specifica indicazione e riproduzione dei documenti posti a fondamento del ricorso.
Il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Richiamato quale modulo camerale di trattazione del ricorso.
Applicato, in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma equitativa in favore dei controricorrenti e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nelle azioni di rivendicazione e, più in generale, nelle azioni petitorie proposte da chi non è nel possesso del bene, l'attore deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando la catena dei trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario o all'usucapione; la prova del solo titolo immediato non è sufficiente.
- L'azione di accertamento della proprietà proposta dal non possessore non ha un regime probatorio meno rigoroso rispetto alla rivendicazione, perché entrambe mirano a ottenere una pronuncia sul diritto di proprietà opponibile erga omnes.
- L'onere probatorio dell'attore in rivendicazione può essere attenuato solo in presenza di specifiche allegazioni del convenuto che riconoscano o non contestino la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa; la mera eccezione di usucapione non comporta automaticamente tale attenuazione.
- La valutazione delle prove e l'apprezzamento della loro attendibilità spettano al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione, salvo il mancato esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, chi fonda la censura su documenti di causa deve rispettare puntualmente l'onere di specifica indicazione e di riproduzione del loro contenuto rilevante, indicando anche la loro collocazione processuale; in difetto, il motivo non è scrutinabile utilmente.
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