Cassazione Civile, Ordinanza n. 21692/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento TARSU emesso per l'anno 2008 nei confronti di una società, in relazione all'occupazione di un'area di proprietà di un terzo e a una superficie complessiva di mq. 46.533. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente, limitando l'imposizione alla sola area adibita a uffici, con tariffa ridotta per omessa predisposizione del servizio di smaltimento. La commissione tributaria regionale aveva poi riformato la decisione e confermato l'avviso per l'intera superficie, ritenendo non dichiarata la produzione di rifiuti speciali sulle aree diverse dagli uffici e applicabile l'equiparazione tra rifiuti urbani e speciali prevista dal regolamento comunale. Avverso tale sentenza la società contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi. Tuttavia, in corso di causa, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio per definire transattivamente la lite e, successivamente, istanza congiunta di dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al ricorso con contestuale accettazione, a seguito di accordo transattivo riguardante la TARSU per gli anni 2004-2012.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso e, in conformità all'accordo tra le parti, ha compensato integralmente le spese giudiziali. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
la rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale
la rinuncia deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte
art. 391, quarto comma, c.p.c.
in caso di rinuncia accettata, le spese possono essere compensate secondo l'accordo tra le parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando la decisione è di estinzione per rinuncia, trattandosi di fattispecie diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione è efficace se presentata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non comporta, di regola, l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti.
- Quando la rinuncia è accettata in forza di un accordo transattivo, la Corte può compensare le spese di lite in conformità all'intesa intervenuta tra le parti.
Come è indicizzato
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