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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21692/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento TARSU emesso per l'anno 2008 nei confronti di una società, in relazione all'occupazione di un'area di proprietà di un terzo e a una superficie complessiva di mq. 46.533. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente, limitando l'imposizione alla sola area adibita a uffici, con tariffa ridotta per omessa predisposizione del servizio di smaltimento. La commissione tributaria regionale aveva poi riformato la decisione e confermato l'avviso per l'intera superficie, ritenendo non dichiarata la produzione di rifiuti speciali sulle aree diverse dagli uffici e applicabile l'equiparazione tra rifiuti urbani e speciali prevista dal regolamento comunale. Avverso tale sentenza la società contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi. Tuttavia, in corso di causa, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio per definire transattivamente la lite e, successivamente, istanza congiunta di dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al ricorso con contestuale accettazione, a seguito di accordo transattivo riguardante la TARSU per gli anni 2004-2012.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso e, in conformità all'accordo tra le parti, ha compensato integralmente le spese giudiziali. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione è efficace se presentata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non comporta, di regola, l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti.
  • Quando la rinuncia è accettata in forza di un accordo transattivo, la Corte può compensare le spese di lite in conformità all'intesa intervenuta tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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