Cassazione Penale, Ordinanza n. 13321/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto qualificato come tentativo di rapina impropria. Con il primo motivo si censurava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta al tentativo di furto e non al tentativo di rapina impropria. Con il secondo motivo e con ulteriori deduzioni del primo si contestava la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. Con l'ultimo motivo si denunciava, in modo ritenuto generico, la violazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione alle attenuanti già riconosciute in primo grado e confermate in appello. Era inoltre dedotta la recidiva, ma la Corte osserva che su tale punto non era stato proposto specifico motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione giuridica, affermando che è configurabile il tentativo di rapina impropria quando, dopo atti idonei alla sottrazione della cosa altrui non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, questi adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. Ha poi dichiarato inammissibili le censure che sollecitavano una diversa lettura dei fatti e delle prove, perché estranee al giudizio di legittimità. Ha altresì dichiarato inammissibile la doglianza sulla recidiva, poiché la questione non era stata devoluta con specifico motivo al giudice d'appello ed era quindi coperta da giudicato interno. Infine, ha ritenuto generica la denuncia relativa all'art. 62-bis c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta generica perché non sviluppata nell'esposizione del motivo, a fronte di attenuanti già riconosciute e confermate nei gradi di merito.
La Corte applica il principio dell'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti in cassazione o per doglianze generiche/già coperte da giudicato interno, pur senza richiamo espresso nel testo decisorio.
Massime di principio
- È configurabile il tentativo di rapina impropria quando l'agente compie atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, e poi usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Le censure che mirano esclusivamente a contrapporre una diversa lettura delle emergenze processuali sono inammissibili in cassazione se non denunciano specifici vizi di legittimità della motivazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando investe un punto della decisione che non è stato devoluto con specifico motivo al giudice di appello, poiché su tale punto si forma giudicato interno.
- La doglianza sulla concessione o sul trattamento delle attenuanti generiche deve essere specifica e argomentata; una mera evocazione dell'art. 62-bis c.p. priva di sviluppo critico è inammissibile.
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