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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30950/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con tre motivi: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione sull'accertamento del luogo di stabile residenza dello Scalise; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la Corte territoriale fondato il convincimento su un fatto inesistente (che lo Scalise stesse uscendo dall'appartamento con il borsone di stupefacenti); 3) omessa motivazione circa l'aumento della pena per la continuazione (nello specifico aumento di mesi 7 e Euro 3.000 di multa). Il reato contestato in origine è la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), con distinte fattispecie per hashish/marijuana (comma 4) e per cocaina (comma 5).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva a sua volta confermato la sentenza del GIP del 25/03/2021. Restano quindi confermate la condanna di Scalise a anni 2 e mesi 2 di reclusione e alla multa di Euro 6.000 per le violazioni di cui all'art. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché la statuizione sull'aumento per la continuazione. La Cassazione ha ritenuto che i primi due motivi attengono a valutazioni di fatto non rivedibili in sede di legittimità e che la motivazione della Corte territoriale è congrua (presenza del borsone, effetti personali nella stanza in uso allo Scalise, tre bilancini, dichiarazioni del teste Marco Grimaldi, ammissione di detenzione in altro punto del giudizio). Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'aumento per la continuazione si desume dal complesso argomentativo (quantità complessiva di stupefacenti: oltre 1 kg di marijuana, circa 100 g di hashish, 8,66 g di cocaina; intensità del dolo; comportamento processuale) in conformità ai criteri indicati dalle Sezioni Unite (sent. n. 47127/24.06.2021, "Pizzone"). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73, comma 4 e comma 5

    La norma è stata applicata per la qualificazione delle condotte: comma 4 per hashish e marijuana, comma 5 per la cocaina; la detenzione di ingenti quantità e gli elementi oggettivi (borsone, bilancini, effetti personali) hanno giustificato la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Sentenza Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 ("Pizzone")

    sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01

    La Corte ha richiamato i criteri indicati dalle Sezioni Unite relativi agli obblighi di motivazione, in particolare in tema di aumento per continuità, ritenendo che la motivazione possa desumersi dal complesso argomentativo della sentenza (quantità, intenzionalità, comportamento processuale)

  • Principio di non rivedibilità del merito in Cassazione

    La Corte ricorda che le valutazioni di fatto e la rivalutazione della prova sono precluse al giudice di legittimità; i primi due motivi attinenti alla ricostruzione fattuale sono pertanto inammissibili o infondati in cassazione se supportati da congrua motivazione dei giudici di merito

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito dei fatti quando la valutazione probatoria è supportata da motivazione logica e coerente: dubbi o contestazioni sulla valutazione delle prove devono essere sollevati e dettagliati nei gradi di merito.
  • La presenza di effetti personali dell'imputato nell'immobile, strumenti di confezionamento (bilancini) e una consistente quantità di stupefacente sono elementi idonei a ritenere la detenzione ascrivibile all'imputato anche se non trovato materialmente con la sostanza nelle mani.
  • Incongruenze o appunti su circostanze accessorie (es. se l'imputato stesse uscendo dall'appartamento) risultano irrilevanti se il complesso probatorio rimane sufficiente a fondare la responsabilità.
  • La motivazione dell'aumento per continuazione può essere ritenuta adeguata se desumibile dal quadro probatorio complessivo (quantità, intensità del dolo, comportamento processuale): non sempre è necessario un'analisi separata se il collegamento logico è evidenziato nella decisione richiamando i criteri giurisprudenziali.
  • Contraddizioni difensive emerse nel corso del processo (ad esempio ammissioni in momenti successivi) possono aggravare la posizione difensiva e ridurre l'efficacia di argomentazioni basate su occasionalità della presenza.
  • Per preservare censure in cassazione è importante formulare nei gradi precedenti del giudizio le doglianze di carattere motivazionale in termini chiari: se in appello si contesta solo l'entità della pena e non l'omessa motivazione, la censura successiva in cassazione può risultare meno efficace.

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