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Sentenza

Sentenza n. 3994/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del Decreto n.-OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- pro tempore in data 27 luglio 2022, notificato al ricorrente in data 24 agosto 2022, quale Decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del Permesso di soggiorno per motivi di lavoro n. -OMISSIS- (emesso il 21 luglio 2016), istanza n. -OMISSIS- presentata in data 24 gennaio 2020 con assicurata postale n. -OMISSIS- in favore del ricorrente, nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi, formulando sin d'ora ampia riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202202810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dal Questore sulla base di plurimi precedenti penali e di una condanna del Tribunale per i minorenni per reati di furto aggravato, rapina impropria e favoreggiamento personale. Ha dedotto la violazione del diritto all'unità familiare, in ragione della presenza in Italia della madre e del fratello; l'omessa valutazione concreta della pericolosità sociale, lamentando l'utilizzo di un automatismo fondato sulle condanne e sui precedenti di polizia e richiamando la successiva estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova; nonché la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa all'omesso preavviso di rigetto è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondata: il ricorrente non ha indicato quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento né in che modo essi avrebbero potuto condurre a un diverso esito, risultando il diniego comunque legittimo nel merito. Sono state respinte anche le censure sostanziali. Il provvedimento aveva espressamente considerato i legami familiari, ritenendoli recessivi rispetto alla gravità, pluralità e reiterazione delle condotte illecite. Il giudice ha ritenuto legittimo il giudizio di pericolosità sociale, fondato non su un automatismo derivante dalle condanne, ma su una valutazione concreta della natura e della durata delle condotte, della loro gravità e degli ulteriori elementi relativi alla posizione dello straniero. L'estinzione dei reati e la documentazione successiva non incidevano sulla legittimità dell'atto, da valutare in base alla situazione esistente al momento della sua adozione; i fatti sopravvenuti potevano eventualmente giustificare un nuovo procedimento di riesame. Gli ulteriori episodi emersi nel corso del giudizio non sono stati utilizzati per integrare ex post la motivazione dell'atto, ma soltanto come elementi confermativi del giudizio prognostico già formulato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

    La disposizione impone di valutare la permanenza dei requisiti per il soggiorno e consente il diniego quando il giudizio concreto sulla posizione dello straniero evidenzi riprovevolezza e pericolosità sociale, considerando anche gli elementi favorevoli esistenti e conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto.

  • art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    Il giudizio di pericolosità sociale deve essere formulato mediante una ponderazione concreta della natura e della gravità delle condotte, della loro reiterazione e durata, nonché della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo, senza automatismi derivanti dalle sole condanne penali.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non può essere rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti.

    L'esistenza di una condanna per i reati indicati dalla disposizione può avere portata preclusiva; tuttavia, nel caso concreto, la legittimità del diniego è stata affermata anche indipendentemente dalla riconducibilità dei reati alle fattispecie ostative astratte, sulla base del giudizio concreto di pericolosità.

  • art. 8 CEDU

    La valutazione della posizione dello straniero deve bilanciare la tutela della vita familiare con la gravità dei reati, la durata del soggiorno, il tempo trascorso dai fatti, la condotta successiva e la situazione familiare concreta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di sicurezza non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mera esistenza di condanne o precedenti penali, ma richiede un giudizio concreto e motivato di pericolosità sociale, fondato sulla natura, gravità, reiterazione e durata delle condotte e sulla complessiva posizione dello straniero.
  • Nel giudizio sulla pericolosità sociale devono essere ponderati anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato; i legami familiari non sono tuttavia necessariamente prevalenti e possono risultare recessivi quando la gravità e la reiterazione delle condotte illecite dimostrino che tali legami non hanno svolto una funzione deterrente.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento agli elementi di fatto e alla documentazione esistenti e conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto. I fatti sopravvenuti possono eventualmente fondare un nuovo procedimento di riesame, ma non incidono direttamente sulla legittimità originaria dell'atto.
  • La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento del provvedimento quando il ricorrente non allega concretamente quali elementi avrebbe introdotto nel procedimento e come questi avrebbero potuto condurre a un diverso esito; in tal caso manca un interesse concreto alla censura.
  • Gli elementi emersi successivamente nel processo non possono integrare ex post la motivazione del provvedimento impugnato, ma possono assumere valore meramente confermativo della ragionevolezza del giudizio prognostico già formulato dall'amministrazione sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

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