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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05586/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure. Con il primo motivo ha contestato la determinazione della pena, lamentando che non fossero stati specificamente determinati gli aumenti per la continuazione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della condanna per la violazione dell'obbligo di presentazione alla stazione dei Carabinieri imposto da un provvedimento di DASPO, sostenendo di non essersi presentato in più occasioni nel 2020 per l'impossibilità di adempiere dovuta alle restrizioni alla libertà di movimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione relativa alla determinazione degli aumenti per continuazione non era stata devoluta in appello e non può essere proposta per la prima volta in cassazione, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di pena illegale. Ha ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato l'accertato inadempimento dell'obbligo di presentazione e ritenuto infondata la tesi difensiva dell'impossibilità di adempiere per le restrizioni COVID-19, osservando che tali restrizioni non escludevano in assoluto la libertà di movimento e che non risultava alcuna tempestiva rappresentazione dell'impedimento all'autorità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, l. 401/1989

    La norma è richiamata come base del reato contestato: mancata osservanza dell'obbligo di presentazione imposto in relazione a un provvedimento di DASPO.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato indirettamente tramite il riferimento alla continuazione e agli aumenti di pena contestati con il primo motivo.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è dichiarato inammissibile in rito; il provvedimento applica la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La questione sulla determinazione degli aumenti di pena per continuazione non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con i motivi di appello, salvo che integri una pena illegale o una questione rilevabile d'ufficio.
  • Le censure che riproducono pedissequamente doglianze già esaminate e disattese con motivazione congrua e non illogica dai giudici di merito non consentono un riesame del fatto in sede di legittimità.
  • L'inadempimento all'obbligo di presentazione imposto da un provvedimento di DASPO può integrare il reato anche se la difesa invochi restrizioni generali alla libertà di movimento dovute al COVID-19, quando tali restrizioni non comportino un'impossibilità assoluta di adempiere e non risulti una tempestiva rappresentazione dell'impedimento all'autorità.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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