Ordinanza n. 3833/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II n. 05449/2023 per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 aprile 2026: nullità o annullamento del preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/90 (atto mai notificato e mai conosciuto), del provvedimento di diniego di riammissione in servizio depositato nel seno del presente giudizio di ottemperanza dall’Amministrazione resistente in data 28 maggio 2025 (atto mai notificato e mai conosciuto), nonché del parere del Consiglio di Amministrazione (atto mai notificato e mai conosciuto) e di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti sopravvenuti relativi al diniego di riammissione in servizio, comprendenti il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento di diniego, il parere del Consiglio di amministrazione e gli atti connessi
Esito
La controversia
Il giudizio è stato promosso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5449/2023. Con motivi aggiunti notificati il 10 aprile 2026 e presentati il 23 aprile 2026, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, del provvedimento di diniego di riammissione in servizio depositato dall'Amministrazione nel giudizio il 28 maggio 2025, del parere del Consiglio di amministrazione e di ogni altro atto connesso, presupposto o collegato. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che tali atti non gli sarebbero mai stati notificati né sarebbero stati da lui conosciuti.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell'ottemperanza né dei motivi aggiunti. Ha rilevato che l'udienza di discussione era stata fissata anteriormente alla presentazione dei motivi aggiunti e che, pertanto, non consentiva il rispetto dei termini previsti dall'art. 87 c.p.a., necessari a garantire il diritto di difesa e un pieno contraddittorio. Ha quindi ritenuto necessario fissare una nuova udienza camerale in prosecuzione per il 9 luglio 2026, disponendo la comunicazione alle parti costituite.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di diniego oggetto dei motivi aggiunti; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.
I termini processuali sono ritenuti necessari per assicurare il diritto di difesa e il compiuto contraddittorio; la loro mancata osservanza impedisce la decisione immediata e impone il rinvio a una nuova udienza.
Massime di principio
- Quando motivi aggiunti sono notificati o proposti in prossimità di un'udienza già fissata, il giudice deve verificare il rispetto dei termini processuali necessari a garantire il diritto di difesa e il pieno contraddittorio.
- Se l'udienza fissata anteriormente alla proposizione dei motivi aggiunti non consente il rispetto dei termini previsti dall'art. 87 c.p.a., la causa non può essere decisa in quella sede e deve essere rinviata a una nuova udienza in prosecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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