Cassazione Penale, Ordinanza n. 15571/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva escluso la qualificazione del fatto come reato di lieve entità in materia di stupefacenti. Con unico atto, deducevano vizio motivazionale e violazione di legge lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano aspecifici, assertivi e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato modalità della condotta, professionalità dell'azione, grado di organizzazione, non modesto dato ponderale e diversa tipologia delle sostanze. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi e può essere escluso anche quando uno solo di essi risulti negativamente assorbente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, con conferma indiretta della valutazione compiuta dalla Corte di appello sull'insussistenza del fatto di lieve entità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie lieve è configurabile solo in presenza di minima offensività della condotta, da valutarsi complessivamente sulla base di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; un indice negativamente assorbente può bastare a escluderla.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Normativa di riferimento in materia di stupefacenti, specificamente per la disciplina del fatto di lieve entità.
Richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla formulazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Legge di conversione del D.L. n. 146 del 2013, richiamata nel quadro evolutivo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Richiamata come ulteriore intervento normativo che ha modificato il testo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, assertivi o non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non essendo sufficiente il solo dato quantitativo.
- La professionalità della condotta, l'organizzazione dell'attività, il non modesto dato ponderale e la diversità tipologica delle sostanze possono integrare indici negativamente assorbenti idonei a escludere la lieve entità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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