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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00685/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per l'anno d'imposta 2009, a seguito di verifica SIAE che aveva escluso i presupposti per il regime agevolato della legge n. 398 del 1991. L'accertamento aveva rideterminato il reddito d'impresa e liquidato maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. Il legale rappresentante dell'ente aveva impugnato l'atto, sostenendo di non poter essere ritenuto personalmente e solidalmente responsabile ex art. 38 c.c. perché aveva ricoperto la carica solo per il mese di dicembre 2009 e la sua mera sottoscrizione della dichiarazione dei redditi non integrava, secondo i giudici di merito, un'effettiva ingerenza nella gestione dell'ente. La CTP aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Agenzia, ritenendo necessaria la partecipazione del rappresentante alla creazione di un ente sostanzialmente commerciale camuffato da ASD per affermarne la responsabilità. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che la norma si applica anche alle obbligazioni tributarie sorte ex lege e che la responsabilità del rappresentante deriva non solo dall'effettiva ingerenza nella gestione, ma anche dall'omesso corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti su chi ricopre la carica, compreso il dovere di presentare una dichiarazione veritiera e di rettificare gli errori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto erronea la decisione di merito perché aveva escluso la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante richiedendo la prova di una sua partecipazione effettiva alla costituzione dell'ente come soggetto commercialmente camuffato. La Cassazione ha ribadito che, per le associazioni non riconosciute, la responsabilità ex art. 38 c.c. si estende anche alle obbligazioni tributarie sorte ex lege, e che il soggetto che rivesta la carica di rappresentante risponde delle obbligazioni fiscali maturate nel periodo di investitura, nonché, in caso di subentro, anche per l'inosservanza degli obblighi fiscali relativi alla pregressa gestione, salvo che dimostri il corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione e pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Per le associazioni non riconosciute, oltre al fondo comune rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente; la regola si applica anche alle obbligazioni tributarie sorte ex lege, e la responsabilità del rappresentante non dipende dalla sola titolarità formale della carica ma anche dall'adempimento degli obblighi fiscali inerenti alla gestione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 38 c.c.

  • legge n. 398 del 1991

    Richiamata quale disciplina del regime fiscale agevolato di cui l'accertamento ha negato la spettanza per difetto dei presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella logica della prova del corretto adempimento, come onere che incombe su chi intende andare esente da corresponsabilità; il testo non formula un richiamo esplicito, ma il principio è desumibile dalla motivazione.

Massime di principio

  • La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante di un'associazione non riconosciuta è collegata non alla sola titolarità formale della carica, ma all'attività svolta in nome e per conto dell'ente e, in materia fiscale, anche all'adempimento degli obblighi tributari gravanti sul rappresentante.
  • Per i debiti tributari dell'associazione non riconosciuta, il rappresentante risponde delle obbligazioni sorte durante il periodo di investitura; in caso di subentro, non può andare esente da responsabilità solo perché estraneo alla gestione precedente, se non dimostra di aver correttamente presentato la dichiarazione e provveduto alle rettifiche e ai pagamenti dovuti.
  • La partecipazione alla costituzione di un ente associativo come soggetto sostanzialmente commerciale non è il solo presupposto della responsabilità: ciò che conta, ai fini dell'art. 38 c.c., è la posizione di rappresentanza e il mancato corretto adempimento degli obblighi fiscali connessi alla carica.
  • La responsabilità del rappresentante di associazione non riconosciuta per debiti tributari ha natura solidale e di garanzia ex lege, assimilabile alla fideiussione, e tutela i creditori in assenza di pubblicità legale del patrimonio dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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