Cassazione Penale, Ordinanza n. 23096/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità penale per un furto aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava la violazione dell'art. 99 c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, sostenendo in sostanza che l'aumento di pericolosità non potesse essere fondato nei termini ritenuti dalla Corte di merito. La Cassazione ha rilevato che la motivazione d'appello aveva correttamente valorizzato non solo i precedenti penali, ma anche le specifiche modalità esecutive del fatto; il ricorso, pertanto, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e conforme a diritto sull'aumento di pericolosità dell'imputato, basandosi sulle modalità concrete della condotta e non sui soli precedenti penali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata unitamente all'aggravante contestata e alla decisione di merito confermata in appello.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Norma che disciplina le aggravanti del furto, poste a base della conferma di responsabilità nella sentenza impugnata.
Disposizione sulla recidiva, oggetto dell'unico motivo di ricorso; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito sulla maggiore pericolosità dell'imputato.
Norma che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando la sentenza di merito fonda il giudizio di maggiore pericolosità non solo sui precedenti penali, ma anche sulle concrete modalità esecutive del reato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del fatto o delle circostanze già apprezzate congruamente dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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