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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11931/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scala impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede esecutiva e in rimettere sul punto dopo annullamento della Cassazione, aveva revocato l'indulto concesso mediante provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Rimini (12/02/2008), perché era sopravvenuta una condanna definitiva per il delitto ex art.416-bis cod. pen. e perché nei suoi confronti era stata accertata una recidiva tale da ostare all'estinzione della pena per prescrizione. Il ricorrente sosteneva che la Corte non aveva correttamente valutato la prescrizione (chiedeva la dichiarazione di prescrizione delle pene oggetto di indulto) e che la recidiva non era stata dichiarata per tutte le condanne interessate dall'indulto; denunciava altresì violazione di diritti derivanti dagli artt.5 e 6 CEDU e richiamava errori di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca dell'indulto (qui la sentenza del 9/6/2010 divenuta irrevocabile il 6/9/2011), per cui al momento dell'ordinanza impugnata il termine decennale di prescrizione non si era maturato. Ha poi ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la recidiva, accertata prima della maturazione del termine di prescrizione e relativa a sentenze comunque pertinenti al cumulo, ostava all'estinzione della pena ai sensi dell'art.172, comma settimo, cod. pen. Ha escluso rilevanza della pretesa collaborazione del ricorrente ai fini della prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    comma quinto; comma settimo

    Il termine di prescrizione per l'estinzione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca dell'indulto (comma quinto); l'estinzione per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi indicati nei capoversi dell'art.99 (comma settimo).

  • art. 99 cod. pen.

    comma quarto (menzionato nel ricorso)

    La recidiva aggravata prevista dall'art.99 può ostare alla prescrizione: essa deve essere accertata e dichiarata anteriormente al compimento del termine di prescrizione della pena cui si riferisce o in un giudizio successivo per fatti commessi nel periodo intercorso tra la sentenza e la data di maturazione della prescrizione.

  • art. 472 cod. pen.

    Richiamato nel corso del giudizio come parametro giurisprudenziale in materia di estinzione della pena e recidiva (la Corte territoriale si è attenuta alla giurisprudenza richiamando tale norma nel contesto della disciplina dell'estinzione).

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione, essendo la Corte d'appello chiamata a decidere ex art.627 in materia di esecuzione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione della riproduzione del motivo di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da questa disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i vizi deducibili in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), richiamate nella censura del ricorrente ma ritenute infondate.

  • artt. 5 e 6 CEDU

    Richiamati dal ricorrente lamentando violazione di diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto tali censure fondate rispetto alla materia della prescrizione e della recidiva.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione per l'estinzione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per il provvedimento di revoca/attuazione: se tale termine non è decorso, la prescrizione non è maturata.
  • Nei casi di cumulo delle pene vige il principio dell'unitarietà dell'esecuzione: le pene concorrenti si eseguono contemporaneamente come pena unica, quindi eventuali effetti (come la recidiva o la sua assenza) si valutano sul complesso dell'unificazione.
  • La recidiva ostativa all'estinzione della pena va accertata e dichiarata prima della scadenza del termine di prescrizione della pena cui si riferisce, o risultare da un diverso giudizio per fatti commessi nel periodo intercorrente tra la sentenza e la data di maturazione della prescrizione; se così è, impedisce l'estinzione.
  • La dichiarazione di recidiva anche se relativa solo ad alcune delle condanne incluse in un provvedimento di cumulo può rendere inefficace l'estinzione per prescrizione sull'intero cumulo, per effetto del principio unitario di esecuzione.
  • Circostanze personali come la collaborazione con la giustizia non incidono sui meccanismi di estinzione della pena per prescrizione e sulla rilevanza della recidiva ai fini di cui all'art.172 e art.99.

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