Cassazione Civile, Ordinanza n. 02756/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica volta a ottenere il pagamento di 326,66 ore di straordinario festivo che assumeva di aver prestato durante il servizio presso il Museo del Palazzo Reale di Caserta. La Corte d'appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva riconosciuto il compenso solo in misura inferiore, ritenendo che l'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014 non valesse come preventiva autorizzazione allo straordinario, perché non predeterminava un monte ore eccedente il debito orario e rinviava a una futura eventuale autorizzazione; da ciò aveva tratto la conclusione che il lavoro festivo fosse non autorizzato e dovesse essere compensato con riposi compensativi. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1375 e 2697 c.c. e 36 e 111 Cost., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la concreta organizzazione del turno settimanale su sei giorni, con esaurimento dell'orario normale nei giorni feriali e prestazione domenicale resa per necessità organizzative, tale da equivalere a una disposizione espressa di straordinario o comunque a una autorizzazione implicita; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la Corte d'appello, da un lato, aveva valorizzato l'essenzialità del servizio e la legittimazione dello straordinario, ma dall'altro aveva negato che esso fosse autorizzato e monetizzabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, ai fini del riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, non è necessaria una autorizzazione formale, essendo sufficiente anche un consenso datoriale tacito o implicito, purché la prestazione non sia svolta insciente o prohibente domino. Ha quindi rilevato che la Corte d'appello aveva errato nel pretendere una autorizzazione espressa e nel non valutare se la prestazione festiva fosse stata resa in base alla organizzazione del lavoro predisposta dal datore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché accerti se il lavoro festivo debba essere qualificato come straordinario oppure come prestazione ordinaria del personale turnista secondo la contrattazione collettiva, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per denunciare l'omessa considerazione delle prove e delle circostanze documentate
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie
richiamato dalla ricorrente in relazione alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla retribuzione proporzionata del lavoro prestato
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e al giusto processo
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
Cass. n. 17912/2024
citata come precedente che afferma la rilevanza dell'autorizzazione anche tacita o implicita allo straordinario
Cass. n. 6998/2025
citata come precedente conforme sullo straordinario autorizzato anche implicitamente
Cass. n. 18063/2003
richiamata quale precedente risalente nel senso che è sufficiente il consenso datoriale comunque espresso o desumibile
Massime di principio
- Il diritto al compenso per lavoro straordinario non richiede necessariamente una preventiva autorizzazione formale: è sufficiente un consenso datoriale anche tacito o implicito, desumibile dall'organizzazione del lavoro predisposta dal datore.
- La prestazione eseguita dal lavoratore nell'ambito di una turnazione imposta o comunque organizzata dal datore non può essere esclusa dal novero dello straordinario solo per mancanza di un atto espresso, dovendosi verificare concretamente se essa sia stata resa con consenso datoriale o, invece, insciente o prohibente domino.
- La motivazione è erronea se pretende come شرط esclusivo della monetizzazione dello straordinario un atto formale di autorizzazione e non esamina gli elementi fattuali che possono integrare un'autorizzazione implicita.
- In presenza di lavoro festivo svolto in un contesto di servizio essenziale e di organizzazione eterodiretta, il giudice di merito deve accertare se tale attività rientri nello straordinario retribuibile ovvero nella normale prestazione dovuta dal personale turnista secondo la contrattazione collettiva.
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