Cassazione Penale, Sentenza n. 40469/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo per inosservanza della legge penale: il giudice aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la misura minima di anni uno senza operare il raddoppio previsto dalla norma (art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.) nonostante la confisca del veicolo non fosse eseguibile perché il mezzo risultava di proprietà di terzi (LOCATELLI Fabiola) secondo il verbale di accertamenti urgenti del 23/11/2019. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla durata della sospensione e la rideterminazione della stessa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la confisca non potesse essere disposta essendo il veicolo di proprietà di terzi e che, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente previsto dal terzo periodo della lett. c) del comma. La sentenza di merito è stata annullata senza rinvio limitatamente all'omesso raddoppio della durata della sospensione, e la durata della sospensione è stata rideterminata in anni due, applicando l'art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada
Per i casi di guida in stato di ebbrezza con il tasso alcolemico previsto, la norma prevede sanzioni pecuniarie e la misura amministrativa accessoria della sospensione della patente; il terzo periodo della lett. c) disciplina il raddoppio della durata della sospensione quando la confisca del veicolo non è eseguibile
art. 186, comma 2-sexies, Codice della Strada
Costituisce aggravante (richiamata nel provvedimento) che incide sulla qualificazione del reato e sulle relative sanzioni quando ricorrano le condizioni previste dalla norma
art. 620, comma 1, lett. I), Codice di Procedura Penale
Consente alla Corte di annullare senza rinvio e adottare i provvedimenti consequenziali quando la statuizione che si intende adottare può essere pronunciata senza necessità di nuovi accertamenti di merito; applicata qui per rideterminare direttamente la durata della sospensione
Giurisprudenza: Sez. 4 n. 18121 del 18/03/2015 (Rv. 263440)
Principio secondo cui la Corte può annullare senza rinvio quando la decisione da adottare non richiede ulteriori accertamenti di merito e il thema decidendum è esaurito in sede di legittimità
Massime di principio
- Se la confisca del veicolo prevista per il reato non è eseguibile perché il mezzo è di proprietà di terzi, la norma può prevedere il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente); il giudice deve verificare la proprietà del veicolo prima di decidere sulla confisca e sulle sanzioni accessorie
- La mancata applicazione di un raddoppio obbligatorio della sanzione, quando risulti da atti che la confisca è impossibile, costituisce violazione di legge correggibile in sede di legittimità
- Quando la rettifica richiesta riguarda solo l'applicazione di una misura legale derivante direttamente da elementi documentali non controversi, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e procedere alla rideterminazione della sanzione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Elementi documentali come verbali di accertamenti urgenti o annotazioni di P.G. che attestano la proprietà del veicolo possono essere sufficienti, in sede di legittimità, per valutare l'irapplicabilità della confisca e l'operatività delle conseguenti misure (es. raddoppio della sospensione)
- Il pubblico ministero può proporre ricorso in Cassazione per ottenere la corretta applicazione di disposizioni che prevedono conseguenze accessorie obbligatorie quando queste non siano state applicate dal giudice di merito
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