Cassazione Penale, Sentenza n. 15107/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione per favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), deducendo la violazione di legge: il reato è di pericolo e si configura anche quando l'imputato, sentito dalla polizia giudiziaria, rende false dichiarazioni negando di conoscere fatti a lui noti, poiché è sufficiente l'idoneità oggettiva della condotta a ostacolare le investigazioni o la ricerca della verità, senza che sia necessario dimostrare l'effettivo sviare delle indagini.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Torre Annunziata (che aveva assolto perché il fatto non sussisteva in base all'inoffensività della condotta) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale in diversa composizione, rilevando che le false dichiarazioni rese da Calcagno, pur in presenza di informazioni già in possesso dell'autorità, potevano comunque pregiudicare la ricerca della verità e quindi integrare il reato di favoreggiamento personale.
Norme richiamate
Norma richiamata per la formula di assoluzione originaria (perché il fatto non sussisteva). La Corte ha ritenuto quella decisione viziata.
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)
Il reato è qualificato come delitto di pericolo a forma libera: non è necessario l'effettivo conseguimento di vantaggi da parte del favorito, ma la sola idoneità oggettiva della condotta a ostacolare investigazioni o la ricerca della verità.
Richiamata dal Tribunale per sostenere l'inoffensività della condotta; la Corte ha invece escluso che l'argomento dell'inoffensività possa escludere il reato quando la menzogna sia idonea a compromettere la ricerca della prova.
Ricondotto al fatto contestato (cessione di sostanza stupefacente) rispetto al quale gli agenti avevano proceduto all'arresto in flagranza; ciò non ha escluso la configurabilità del favoreggiamento rispetto alle false dichiarazioni rese da terzi.
art. 593 cod. proc. pen. (modificato dalla legge n. 114/2024)
La modifica normativa ha limitato la facoltà del Pubblico Ministero di proporre appello contro alcune sentenze di proscioglimento; la Corte osserva che, per il caso concreto, il ricorso per cassazione era l'unico mezzo di impugnazione disponibile.
art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma richiamata per motivare il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in diversa composizione a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il reato di favoreggiamento personale è di pericolo: rileva l'idoneità oggettiva della condotta ad ostacolare investigazioni o la ricerca della verità, non l'effettivo risultato favorevole.
- Le false dichiarazioni rese dall'interrogato alla polizia giudiziaria possono integrare il favoreggiamento anche se l'autorità possiede già autonome informazioni sul fatto, poiché la pluralità di fonti e la ricerca della prova non possono essere decise dal singolo.
- L'argomento dell'inoffensività (che la menzogna non ha inciso sulle indagini) è limitato: il giudice deve valutare se la condotta abbia comunque frapposto un ostacolo, anche temporaneo o parziale, al regolare accertamento della verità.
- In caso di impugnazioni, le modifiche procedurali (es. legge n. 114/2024 su art. 593 c.p.p.) possono restringere i rimedi ordinari; il ricorso per cassazione può rimanere l'unico strumento disponibile per il Pubblico Ministero in determinate ipotesi.
- Per la difesa in casi analoghi, non è sufficiente attestare che esistano già elementi probatori in capo all'autorità: è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi idoneità della condotta a turbare la ricerca della prova o ad intralciare il procedimento penale.
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