Cassazione Civile, Ordinanza n. 34075/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce dalla concessione in godimento di una cava dismessa da parte del comune a un imprenditore, all’interno della quale una società aveva svolto attività d’impresa prima che emergesse la grave condizione di inquinamento ambientale del sito. Gli originari attori domandavano il risarcimento dei danni asseritamente subiti. In appello la corte territoriale ha ritenuto: a) formato il giudicato interno sul rigetto di alcune voci di danno non patrimoniale dell’imprenditore, perché non specificamente riproposte; b) inammissibile per novità la domanda risarcitoria della società avente causa, perché fondata su una diversa qualificazione del rapporto come sub-locazione/sub-conduzione; c) conseguentemente, ha regolato le spese anche in danno degli appellanti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione del giudicato interno e degli artt. 329, 342 e 2909 c.c. per l’erronea distinzione tra varie componenti del danno non patrimoniale; violazione delle norme sul danno non patrimoniale e sull’onere probatorio per il mancato riconoscimento delle conseguenze morali e dinamico-relazionali; violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuova la domanda della società, pur essendo stata originariamente proposta in chiave extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; omessa pronuncia sul merito di tale domanda; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese in favore della chiamata in causa per manleva. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi al giudicato interno sulle voci di danno non patrimoniale e quelli relativi alla domanda risarcitoria della società, ritenendo assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare, da un lato, le domande di risarcimento del danno non patrimoniale dell’imprenditore senza frammentarle in singole manifestazioni ai fini del giudicato interno; dall’altro, la domanda risarcitoria proposta dalla società, che andrà valutata nel merito come domanda sin dall’origine impostata in termini extracontrattuali e non come nuova domanda tardiva.
Norme richiamate
richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato interno sulle singole componenti del danno non patrimoniale quando l’impugnazione investiva l’intera statuizione di rigetto della domanda risarcitoria
richiamato in tema di giudicato interno e delimitazione delle statuizioni non contestate in appello
richiamato per valutare la specificità dei motivi di appello; l’atto di appello è stato ritenuto sufficientemente specifico
citato nei motivi del ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione di cassazione
richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte ha censurato la parcellizzazione delle sue componenti e ha ritenuto necessaria la valutazione unitaria della domanda risarcitoria
richiamato per affermare che la domanda della società era stata originariamente proposta in chiave extracontrattuale
citato nei motivi del ricorso, in relazione al nesso tra danno e pregiudizio risarcibile
il divieto di domande nuove in appello non opera quando la parte si limita a una diversa qualificazione giuridica di una domanda originariamente proposta, senza mutarne il contenuto sostanziale
citato nei motivi del ricorso, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale
citato nei motivi del ricorso, con riferimento alla valutazione della prova e delle presunzioni
citati nel motivo sulle spese, poi assorbito dall’accoglimento degli altri motivi
Massime di principio
- In tema di danno non patrimoniale, il giudice non può frammentare artificiosamente le singole manifestazioni del pregiudizio per dichiarare formato il giudicato interno su alcune voci, se dall’atto di appello risulta contestata in modo chiaro e comprensibile l’intera statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.
- Ai fini della specificità dei motivi di appello, è sufficiente che l’appellante individui le ragioni di censura contro la decisione di primo grado e ne contrasti logicamente la motivazione; non è necessario riproporre in modo nominalistico ogni singola etichetta del pregiudizio allegato.
- Il divieto di domande nuove in appello non impedisce alla parte di prospettare una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo e del medesimo petitum sostanziale, quando la domanda sia stata originariamente introdotta sotto un titolo giuridico diverso o in via subordinata/alternativa.
- Se la domanda risarcitoria è stata sin dall’origine impostata in termini extracontrattuali, il giudice di appello non può qualificarla come nuova solo perché la parte ne evidenzi più chiaramente il titolo aquiliano nel gravame; occorre verificare la sostanza del bene della vita richiesto e dei fatti dedotti.
- La valutazione del pregiudizio non patrimoniale richiede un esame complessivo delle allegazioni e delle prove, senza ridurre la verifica a una scomposizione meramente nominale delle singole componenti del danno.
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