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Sentenza

Sentenza n. 3837/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4717/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che disponeva l'attribuzione di euro 500,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4717/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, per l'anno scolastico 2024/2025, la somma complessiva di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Erano state chieste l'adozione degli ordini necessari all'esecuzione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla carta docente, senza indicare il giudice adito, le parti contendenti o gli estremi della sentenza ordinaria di cui si chiedeva l'esecuzione. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura specifica, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine dell'atto solo quando il collegamento documentale consenta di desumere con certezza la riferibilità del mandato alla specifica controversia. Tale eccezione non opera, secondo il Collegio, per una procura sottoscritta su supporto cartaceo e successivamente depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, se la procura non contiene autonomi elementi identificativi della causa. Il TAR ha inoltre escluso che l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 possa sanare tale genericità, poiché la congiunzione telematica dei documenti non dimostra né la conoscenza del contenuto del ricorso da parte del conferente né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione dell'atto introduttivo. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 11/2025, il Collegio ha ritenuto non sanabile il vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Ha escluso anche l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo e la parte avrebbe potuto adottare l'orientamento più prudente già esistente. La mancata presenza del difensore della ricorrente non imponeva l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza in camera di consiglio è stata considerata rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato del Tribunale ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta il requisito della procura apposta in calce al processo telematico, ma non elimina la necessità che la procura separata contenga elementi autonomi ed esaustivi sulla controversia né dimostra, da sola, la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rileva ai fini del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la disciplina della procura alle liti.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il Collegio, di rinnovare una procura speciale mancante quando la sua esistenza è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    È un rimedio eccezionale, ammissibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esisteva un orientamento prudenziale già praticabile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente in camera di consiglio e rinuncia implicitamente al contraddittorio.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora richiesta dalla ricorrente nel giudizio di ottemperanza, domanda non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare l'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità della difesa tecnica, che giustifica il rigore nella predisposizione della procura speciale.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione è stata utilizzata per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve indicare, in misura sufficiente a individuare la controversia, l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata che si limiti a conferire genericamente il mandato per il riconoscimento di una posizione sostanziale è inidonea a fondare l'ammissibilità del ricorso.
  • La procura sottoscritta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non può essere considerata validamente apposta in calce al ricorso quando il suo testo non contiene autonomi elementi identificativi della controversia; il collegamento telematico tra i documenti non supplisce alla genericità della procura.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua allegazione alla PEC di notifica o al deposito telematico non dimostra, di per sé, né la riferibilità consapevole della procura alla specifica controversia né la sua anteriorità rispetto alla formazione dell'atto introduttivo.
  • La carenza della procura speciale, quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39, comma 1, c.p.a.
  • L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica se, anche in presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, la parte disponeva di un indirizzo interpretativo già individuabile e avrebbe potuto adottare la soluzione processuale più prudente.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non compare alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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