Cassazione Civile, Ordinanza n. 22855/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (nudo proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado da una usufruttuaria contro il figlio, occupante di fatto di un immobile edificato su un fondo già oggetto di donazione con riserva di usufrutto. L'attrice chiedeva l'accertamento della detenzione sine titulo, il rilascio del bene e un'indennità mensile per occupazione senza titolo dal 2 dicembre 2010. Il convenuto eccepiva la prescrizione ventennale del diritto di usufrutto per non uso, in subordine l'usucapione della piena proprietà, ulteriori pretese relative all'acquisto della proprietà del fabbricato ex artt. 936 e 939 c.c., e chiedeva inoltre la chiamata in causa del fratello acquirente della nuda proprietà, in relazione a una scrittura privata che gli avrebbe garantito un diritto di abitazione. Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice, ma la Corte d'appello riformava integralmente la decisione, dichiarando prescritta l'usufrutto. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che la domanda riconvenzionale del convenuto sul preteso diritto di abitazione avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti della coniuge comproprietaria in comunione legale; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e vizio motivazionale, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto non contestato il mancato esercizio dell'usufrutto per oltre vent'anni nonostante specifiche contestazioni; 3) violazione degli artt. 2934 e 2937 c.c. e omesso esame, per avere escluso che il comportamento del convenuto e il contenuto dell'atto di vendita del 2006 integrassero rinuncia tacita a eccepire la prescrizione dell'usufrutto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la censura sul litisconsorzio necessario riguardava una domanda riconvenzionale autonoma e non incideva sulla domanda principale di rilascio e indennità; nel merito, ha escluso che la domanda sul preteso diritto di abitazione imponesse la partecipazione necessaria della coniuge del terzo, trattandosi di pretesa di natura obbligatoria e risarcitoria, non incidenter tantum sul diritto reale in comunione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e completo la valutazione di non contestazione, ritenendo non specificamente contestato il fatto centrale dell'assenza di esercizio, anche mediato, dell'usufrutto per oltre venti anni; la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale difensivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e infondato: la Corte ha ribadito che la rinuncia tacita alla prescrizione richiede una volontà inequivoca di non avvalersene, accertamento riservato al giudice di merito; il mero riconoscimento dell'esistenza formale dell'usufrutto nell'atto di vendita non equivale a rinuncia alla prescrizione già maturata. È stata condannata la ricorrente alle spese verso il controricorrente costituito tempestivamente; dichiarata inammissibile la partecipazione del terzo per tardività del suo controricorso. È stato anche dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma processuale che ha introdotto il ricorso sommario con cui è stata proposta la domanda originaria
richiamato per indicare il precedente giudizio promosso in relazione al riconoscimento dell'usufrutto e al rilascio dell'immobile
il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la decisione incide direttamente sul rapporto sostanziale comune; non ricorre per una domanda autonoma di contenuto obbligatorio/risarcitorio
il giudice di merito valuta l'esistenza e l'efficacia della non contestazione dei fatti allegati; il sindacato di legittimità è limitato ai vizi motivazionali estremi
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma senza superare l'apprezzamento di merito
indicato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato anche un'erronea sussunzione della censura nel n. 5 anziché nel n. 4, comunque irrilevante perché la qualificazione giuridica del motivo spetta alla Corte
il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; rileva la data di deposito e non quella dell'eventuale notificazione
richiamato per la trattazione camerale e per l'inammissibilità della memoria conseguente alla tardività del controricorso
la prescrizione estintiva del diritto è stata invocata in rapporto all'usufrutto non esercitato per oltre venti anni
la rinuncia alla prescrizione richiede una volontà negoziale inequivoca e incompatibile con l'eccezione di prescrizione
la morte dell'usufruttuario estingue l'usufrutto e consolida la piena proprietà in capo al nudo proprietario, ma non determina di per sé cessazione della materia del contendere sul capo risarcitorio/indennitario
richiamato come termine del decorso ventennale rilevante ai fini dell'estinzione dell'usufrutto per non uso
invocato dal convenuto per sostenere l'acquisto della proprietà del fabbricato costruito sul fondo
richiamato con l'art. 936 c.c. per la pretesa acquisizione della proprietà della costruzione
menzionato in relazione alla pretesa promessa del terzo di garantire il diritto di abitazione
richiamato nella domanda del terzo per il risarcimento del danno da lite temeraria o comportamento processuale scorretto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto sul ricorso
Massime di principio
- La violazione del litisconsorzio necessario è rilevante solo se la decisione incide direttamente su un rapporto sostanziale inscindibile; non può essere fatta valere da chi contesti una domanda autonoma che non lo riguarda in modo immediato.
- La domanda di natura meramente obbligatoria o risarcitoria, anche se collegata a un diritto reale, non comporta automaticamente il litisconsorzio necessario di tutti i titolari del diritto reale eventualmente coinvolti.
- Ai fini del principio di non contestazione, è rimessa al giudice di merito la valutazione della specificità e dell'efficacia delle contestazioni: in cassazione non è possibile ottenere una nuova lettura del materiale difensivo se la motivazione è congrua e non apparente.
- La prescrizione estintiva del diritto reale per non uso richiede l'assenza di esercizio del diritto per il tempo previsto dalla legge; il mero richiamo formale all'esistenza del diritto in un atto negoziale non prova, di per sé, l'effettivo esercizio dello stesso.
- La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di avvalersene; il semplice riconoscimento dell'altrui diritto o della sua apparente esistenza non integra automaticamente rinuncia.
- Nel giudizio di cassazione, la qualificazione giuridica del motivo compete alla Corte, che non resta vincolata dall'etichetta formale attribuita dalla parte al vizio dedotto.
- La morte dell'usufruttuario estingue l'usufrutto sul piano sostanziale, ma non determina automaticamente cessazione della materia del contendere se restano controverse pretese patrimoniali anteriori e autonomamente azionabili.
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