Cassazione Penale, Sentenza n. 26345/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Ghanmi contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna (13/07/2021) che aveva a sua volta dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione (ex art. 629-bis c.p.p.) della sentenza del Tribunale di Modena (14/11/2019) che aveva condannato Ghanmi per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. Il motivo del ricorso straordinario denunciava un errore di fatto: la Corte di cassazione avrebbe affermato che sia l'istanza di rescissione sia i documenti allegati erano privi di sottoscrizione digitale, mentre in realtà soltanto i documenti allegati mancavano della firma del difensore e l'atto principale e la procura speciale sarebbero stati firmati digitalmente; tale errore sarebbe decisivo poiché la mancanza della firma sui documenti allegati non dovrebbe determinare l'inammissibilità dell'istanza.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso generico e, quindi, inammissibile perché il ricorrente, nel lamentare il travisamento della prova documentale (assenza o presenza di firma digitale), non ha allegato il documento pertinente al ricorso straordinario, impedendo così al Collegio di verificare direttamente la fondatezza dell'eccezione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il Procuratore Generale aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità e il difensore ha depositato memoria senza successo.
Norme richiamate
Norma invocata come base del ricorso straordinario; il Collegio ha ritenuto il ricorso generico e quindi inammissibile ai sensi delle regole procedurali connesse a tale rimedio.
Disciplina della rescissione del giudicato; la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta di rescissione perché priva di sottoscrizione digitale, valutazione poi condivisa in sede di legittimità.
Articolo del codice penale relativo al reato per cui Ghanmi era stato dichiarato colpevole dal Tribunale di Modena; richiamato solo come riferimento alla sentenza impugnata.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è necessario fornire elementi idonei; in mancanza di tali elementi la condanna alla somma è legittima.
Massime di principio
- Quando si denuncia un errore di fatto o un travisamento di documenti in sede di impugnazione, è indispensabile allegare al ricorso gli originali o estratti pertinenti che si afferma siano stati travisati, così da permettere al giudice di verificare direttamente l'eccezione.
- La conformità formale degli atti (es. sottoscrizione digitale) va verificata con cura al momento del deposito: la mancata firma sugli allegati può essere valutata come vizio idoneo a determinare l'inammissibilità se non dimostrato il contrario con documenti.
- Un ricorso che non contiene elementi probatori o documenti a sostegno di fatti decisivi può essere considerato generico e dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare la declaratoria di colpa nella determinazione dell'inammissibilità è necessario produrre elementi che provino l'assenza di negligenza o di colpa nella formazione o nella presentazione dell'atto (richiamando il criterio espresso dalla Corte Costituzionale).
- In contestazioni relative a sottoscrizioni digitali, è utile conservare e produrre metadati o certificazioni che attestino il corretto apposto della firma digitale sugli atti principali e sugli allegati, o procedere a integrazioni documentali tempestive quando possibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26274/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26276/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26278/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26279/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26280/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26281/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →