Sentenza n. 1515/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1551/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 9675/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.06.2025, notificata il 18.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro che imponeva l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditarle sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione. Prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento delle somme dovute in base al giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, e liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la debenza del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che abbia dato causa al giudizio, quale soccombente virtuale.
- La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta quando dagli atti emergano potenziali profili di danno erariale connessi alla vicenda amministrativa.
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