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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51671/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta nullità procedurale ex art. 179 c.p.p.: la difesa deduceva che il giudizio di appello si era svolto con la presenza delle parti ma senza che fosse dato avviso al difensore della richiesta e del provvedimento del Presidente che autorizzava la trattazione con quella modalità (diversa da quella ordinaria), per cui il difensore non avrebbe potuto partecipare alla trattazione e spiegare le proprie difese.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura perché dal decreto di citazione risultava che l'imputato era stato chiamato a comparire per la celebrazione del giudizio con le forme del dibattimento in presenza delle parti; non risultava invece menzione della diversa disciplina dettata dall'art. 23-bis DL 137/2020 e successive modificazioni. Tale irregolare indicazione ha posto la difesa in una posizione di vantaggio (avendo comunque ricevuto regolare notifica del decreto e la possibilità di esercitare compiutamente le prerogative difensive), per cui non sussiste pregiudizio né nullità invocabile. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità degli atti processuali; la Corte ha interpretato che per la declaratoria di nullità è necessario il pregiudizio e che un'errata o mancante indicazione della modalità di svolgimento del giudizio non integra automaticamente nullità se la difesa non è pregiudicata e ha potuto esercitare le proprie prerogative.

  • art. 23-bis DL 137/2020

    Disciplina eccezionale delle modalità di trattazione dei processi (regime alternativo al dibattimento in presenza); la sentenza rileva che la Corte territoriale non ha fatto menzione di questa disciplina nel decreto di citazione, ma ciò non ha comportato nullità quando la difesa è risultata comunque avvantaggiata.

  • art. 16, comma 1, DL 228/2021 (conv. L. 15/2022)

    Norma che ha previsto l'applicazione temporanea della disciplina di cui all'art. 23-bis; citata per spiegare il quadro normativo e la temporalità delle disposizioni applicabili al caso.

  • art. 5-duodecies DL 162/2022 (conv. L. 199/2022)

    Norma che ha prorogato termini e modificato la disciplina transitoria richiamata; citata per dimostrare l'ulteriore proroga dei termini di applicazione delle regole speciali sul rito.

  • art. 94 D.Lgs. 150/2022 e art. 598-bis cod. proc. pen.

    Riferimenti alla disciplina transitoria e alle modifiche processuali correlate; utilizzati per ricostruire la corretta applicazione delle norme sul rito e i termini di efficacia delle disposizioni eccezionali.

Massime di principio

  • La declaratoria di nullità processuale ex art. 179 c.p.p. richiede che l'atto viziato abbia arrecato un pregiudizio effettivo alla parte; un vizio formale da solo non è sufficiente.
  • Errori nella citazione o omissioni sulla modalità di svolgimento del giudizio possono non essere dichiarati nulli se la parte è stata comunque adeguatamente notificata e ha potuto esercitare le proprie prerogative difensive.
  • Quando la mancata indicazione di una specifica modalità processuale ha posto la difesa in una condizione di vantaggio (es. possibilità di partecipare e difendersi pienamente), il vizio non comporta nullità favorevole al ricorrente.
  • È buona prassi che il decreto di citazione indichi chiaramente la modalità di celebrarsi dell'udienza (presenza/telematica), e che sia dato avviso al difensore quando la trattazione avviene secondo una deroga o autorizzazione del Presidente, per evitare contestazioni future.
  • In sede di impugnazione, il successo della censura processuale dipende dall'accertamento del concreto pregiudizio subito e non dalla sola enunciazione formale della violazione normativa.

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