Cassazione Penale, Ordinanza n. 09333/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano privi di specificità e manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua e non illogica sull'affermazione di responsabilità per i reati contestati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per plurimi episodi di detenzione/cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e per un episodio di concorso in estorsione. Con il ricorso e con memoria difensiva si è dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la prova della condotta e dei presupposti dei reati non fosse adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non specifici, non pertinenti e manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito aveva già dato conto in modo congruo e non illogico della sussistenza degli elementi costitutivi: in particolare, per i fatti di droga, della insussistenza di elementi concreti per escludere l'efficacia drogante della sostanza e della non configurabilità dell'uso di gruppo, anche perché l'imputato lucrava sul mandato all'acquisto e tratteneva per sé buona parte della sostanza anche per fini di cessione; per il concorso in estorsione, delle minacce e violenze strumentali all'intimidazione delle vittime.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come norma incriminatrice per plurimi episodi in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
È stata esclusa la sussistenza del vizio di motivazione dedotto nel ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e non illogica.
Pur non essendo espressamente riportato nel testo, è la base normativa implicita della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce vizio di motivazione deve essere specifico, pertinente e confrontarsi con la reale struttura argomentativa della sentenza impugnata; in mancanza, è inammissibile.
- Non è configurabile il vizio di motivazione quando la sentenza di merito abbia fornito una ricostruzione dei fatti congrua, coerente e priva di manifeste illogicità, anche se il ricorrente propone una lettura alternativa del compendio probatorio.
- In materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità dell'uso di gruppo o dell'assenza di efficacia drogante della sostanza, occorrono elementi concreti idonei a sostenere tale ricostruzione; in difetto, la motivazione che valorizzi il lucro sul mandato all'acquisto e la disponibilità della sostanza anche per ulteriori cessioni è logicamente coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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