Cassazione Penale, Ordinanza n. 30966/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/05/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudizio di merito riguardava una condotta di resistenza a pubblico ufficiale e la difesa aveva già contestato sia la sussistenza del dolo richiesto per tale reato, sia una parziale incapacità di intendere e di volere ex art. 89 c.p. Inoltre, in cassazione veniva dedotto un preteso difetto di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che tali censure si risolvessero in una mera replica di questioni di merito già esaminate e respinte dai giudici territoriali, e che il diniego del beneficio fosse invece motivato in modo sufficiente, con riferimento alla personalità criminale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del dolo e della parziale incapacità ex art. 89 c.p., già correttamente esaminate nei gradi di merito, nonché perché infondato il rilievo sul difetto di motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale, sorretto da argomentazione coerente sulla base della personalità criminale del ricorrente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento alla dedotta parziale incapacità di intendere e di volere, censura ritenuta già vagliata e disattesa nei gradi di merito.
Applicato quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sospensione condizionale della pena
Il diniego del beneficio è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alla personalità criminale del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già valutate in modo congruo e logico dal giudice territoriale.
- La deduzione di un vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena è infondata quando il provvedimento impugnato dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della scelta, fondandole su elementi processuali rilevanti come la personalità del reo.
- La contestazione della capacità di intendere e di volere ex art. 89 c.p. deve confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito: se questa è coerente, puntuale e priva di manifeste illogicità, il ricorso che miri solo a sollecitare una diversa lettura degli atti è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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