Cassazione Penale, Sentenza n. 30265/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la revoca degli arresti domiciliari esecutivi a carico di Di Fazio per presunte violazioni delle prescrizioni imposte durante il regime domiciliare. Il ricorrente deduce principalmente (1) omissione di valutazione della perizia psichiatrico-forense redatta dal dott. Rivellini (depositata l'11/10/2024) e della complessa storia clinica, che attesterebbero l'incompatibilità della detenzione carceraria con le sue condizioni di salute e un rischio concreto di comportamenti autolesivi; (2) vizio di motivazione nella qualificazione come "grave" delle condotte tenute in comunità (ritardi nei rientri, atteggiamenti minatori, scarsa collaborazione) senza valutare la possibile incidenza delle patologie diagnosticate (disturbo post-traumatico, disturbo narcisistico di personalità) e senza comparare in modo esauriente le violazioni con il quadro sanitario che aveva giustificato la misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo (assorbente). Ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per carenza e incompletezza argomentativa: manca la valutazione della perizia del dott. Rivellini, della storia clinica e del bilanciamento fra gravità delle violazioni e rischi per la salute connessi al rientro in carcere (principio di umanità della detenzione). La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al tribunale competente; il secondo motivo è assorbito dalla declaratoria di fondatezza del primo.
Norme richiamate
art.656 comma 10 cod. proc. pen.
art.656 comma 10 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base giuridica per la sottoposizione del condannato agli arresti domiciliari esecutivi; in fattispecie ha determinato l'applicazione del regime domiciliare in ragione di accertamenti sanitari precedenti.
La valutazione del Tribunale di Sorveglianza ai sensi di questa disposizione non si limita a convalidare una misura cautelare, ma deve compiere una verifica compiuta dei presupposti che legittimano l'ammissione al regime alternativo, confrontando condotte tenute sotto il regime con le altre acquisizioni sulla personalità/condizioni del condannato.
Principio di umanità della detenzione (giurisprudenza)
Sez. I n. 22253 del 17.04.2024, rv 286904
La giurisprudenza richiede, quando una misura alternativa è stata concessa per motivi sanitari, un nuovo e specifico apprezzamento delle condizioni di salute prima di revocarla, al fine di salvaguardare il principio di umanità della pena; omissioni su questo punto costituiscono vizio di motivazione.
Massime di principio
- Il Tribunale di Sorveglianza può revocare gli arresti domiciliari per violazioni significative, ma deve motivare adeguatamente il significato concreto di quelle condotte e confrontarle con il quadro clinico complessivo che ha giustificato la misura alternativa.
- Se è in atti una perizia medico-legale consistente o una storia clinica documentata che segnala incompatibilità della detenzione con lo stato di salute, il giudice deve esaminare e valorizzare tale documentazione; la mancata considerazione è motivo di annullamento.
- Una breve nota sanitaria di primo ingresso o una "fotografia" clinica occasionale non può sostituire la valutazione di perizie e rilievi longitudinali quando è in gioco il rischio per la salute e il principio di umanità della pena.
- Le condotte poste in essere durante il regime alternativo devono essere valutate anche alla luce delle patologie psichiche accertate: comportamenti 'minatori' o ritardi possono assumere diverso rilievo se riconducibili a disturbi diagnosticati, e il giudice deve esplicitare tale confronto.
- Quando esistono procedimenti paralleli (es. richiesta di differimento della pena per motivi di salute con perizia già disposta), gli esiti peritali rilevanti devono essere messi a confronto anche nel procedimento di revoca degli arresti domiciliari; il trasferimento in carcere non può essere disposto senza questo bilanciamento.
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