Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un perito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 1.921,90 quale compenso per l'attività svolta nella trattativa con la compagnia assicuratrice per la liquidazione del danno da sinistro stradale in favore della cliente. In opposizione, il decreto era stato revocato e il giudice di pace aveva riconosciuto solo euro 380,00, ritenendo che tale importo fosse quello che il professionista stesso aveva definito nella trattativa come parte dell'importo complessivo di euro 2.000,00 concordato con l'assicurazione. Il tribunale, in appello, aveva confermato tale impostazione e, per completezza, aveva osservato che il compenso richiesto appariva sproporzionato rispetto al risultato conseguito. Il professionista ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un documento da cui risultava che la cliente aveva accettato la somma di euro 2.000,00 comprensiva del compenso del ricorrente, oltre a vizio di motivazione; 2) violazione di norme processuali e costituzionali per mancata ammissione della prova orale e dell'interrogatorio formale, che avrebbero dovuto dimostrare l'entità iniziale della pretesa risarcitoria e le ragioni del minor importo finale; 3) violazione dei criteri di liquidazione del compenso professionale, per avere il tribunale parametrato il compenso alla somma effettivamente ottenuta e non alla somma inizialmente oggetto della trattativa e all'attività svolta; 4) violazione delle norme sulle spese di lite per la conferma della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il primo motivo e ha accolto il secondo e il terzo motivo; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Bolzano e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini la liquidazione del compenso professionale tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della domanda originaria oggetto della trattativa, nonché delle prove richieste. La Corte ha ritenuto errato il ragionamento del giudice di merito che aveva attribuito rilievo decisivo solo all'importo finale concordato con l'assicurazione, perché tale accordo vincolava solo l'assicurazione e la cliente e non incideva sul distinto rapporto professionale. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato; nel caso concreto il vizio motivazionale era escluso perché la sentenza presentava una motivazione graficamente esistente, chiara e lineare.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte ha riqualificato parte della censura di omesso esame come violazione di legge, perché il giudice di merito aveva errato nel ricondurre al rapporto professionale effetti propri dell'accordo transattivo con l'assicurazione.
L'accordo transattivo tra assicurazione e danneggiata vincola solo le parti che lo hanno concluso e non produce effetti sul distinto contratto di prestazione d'opera professionale.
Per la liquidazione del compenso del professionista occorre avere riguardo innanzitutto all'attività effettivamente svolta.
Il motivo relativo alle spese di lite è rimasto assorbito dall'accoglimento dei primi motivi.
Come per l'art. 91 c.p.c., la censura sulle spese è stata assorbita.
Richiamato nel secondo motivo per la dedotta mancata considerazione delle prove offerte.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione/omissione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla fase istruttoria.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla fase istruttoria.
Richiamato nel secondo motivo per la dedotta mancata ammissione della prova testimoniale.
art. 24 Cost.
Richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale a sostegno della censura processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale a sostegno della censura processuale.
Citato nel terzo motivo nel testo della sentenza, ma la Corte non sviluppa su di esso una specifica interpretazione e sembra trattarsi di richiamo materiale impreciso nel ricorso.
Citato nel terzo motivo nel testo della sentenza, senza specifica elaborazione da parte della Corte.
d.m. 30 maggio 2002
Richiamato nel terzo motivo come parametro per la liquidazione del compenso professionale.
Massime di principio
- Nel rapporto tra giudizio sul compenso professionale e risultato economico della trattativa, il criterio decisivo non è il solo importo finale ottenuto, ma l'attività effettivamente svolta dal professionista e l'oggetto iniziale dell'incarico.
- Un accordo transattivo concluso tra il cliente e il terzo debitore produce effetti solo tra le parti del transazione e non può essere automaticamente opposto al professionista per ridurre il compenso dovuto nel separato rapporto d'opera.
- Se il giudice di merito liquida il compenso professionale senza considerare l'attività concretamente prestata e senza valutare le prove decisive offerte sulla consistenza dell'incarico, la decisione è censurabile in cassazione.
- Il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.; tuttavia, quando la doglianza investe l'erronea sussunzione giuridica dei fatti, la censura va riqualificata come violazione di legge.
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