Cassazione Penale, Ordinanza n. 02548/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate e, inoltre, riproduttive di doglianze già esaminate e disattese con argomentazioni corrette dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisabili cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato il reclamo in materia di liberazione anticipata. La difesa deduceva violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. penit. e agli artt. 392-bis e seguenti c.p.p., contestando in particolare la valutazione di gravità della condotta tenuta durante il periodo di detenzione domiciliare e l'estensione degli effetti negativi anche ai semestri precedenti. L'ordinanza impugnata aveva valorizzato dichiarazioni della moglie rese ai carabinieri, riferite a un'aggressione violenta per futili motivi anche alla presenza dei figli; aveva ritenuto non attendibile la successiva ritrattazione, perché dettata dal timore di ripercussioni; e aveva concluso che la condotta fosse talmente grave da escludere gli effetti positivi del trattamento rieducativo e da denotare la permanenza di pregresse logiche devianti.
Norme richiamate
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
norma richiamata dalla difesa a fondamento della domanda di liberazione anticipata; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare la manifesta infondatezza delle censure proposte
richiamati dalla difesa come parametro di violazione di legge; non emergono ulteriori sviluppi interpretativi nella decisione
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può negare il beneficio quando la condotta del detenuto, valutata nel periodo di osservazione, riveli una marcata discontinuità rispetto al percorso rieducativo e persistenza di logiche devianti pregresse.
- La ritrattazione della persona offesa o del familiare, se non sorretta da elementi di attendibilità autonomi e se plausibilmente motivata dal timore di conseguenze, può essere ritenuta inattendibile dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata, specie se le doglianze sono manifestamente infondate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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