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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11617/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che aveva confermato la condanna a 1 anno e 8 mesi per reati fiscali (uso di fatture per operazioni inesistenti e indicazione di elementi passivi fittizi per gli anni 2010-2011). Hanno dedotto vizi tra cui: insufficienza e contraddittorietà della prova; omissione di valutazione di dichiarazioni a discarico (testimonianze dei magazzinieri); illegittima utilizzazione e inattendibilità della dichiarazione confessorìa del coimputato Dolenti; contestazione della qualificazione di Vincenzo Casalena quale amministratore di fatto; mancata concessione di circostanze attenuanti e benefici (sospensione condizionale, non menzione) e mancata applicazione della disciplina più favorevole relativa all'art.13-bis d.lgs.74/2000 in relazione al pagamento dei debiti tributari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Motivi principali: molte doglianze erano riproduttive dell'appello o questioni di merito non sindacabili in Cassazione (art. 606 c.p.p.); rilievo che la sentenza di merito si basava su dichiarazioni accusatorie del coimputato e su altri elementi probatori (quindi non su "mere presunzioni"); la valutazione della prova in sede di legittimità è preclusa salvo motivazione contraddittoria o manifestamente illogica; l'omessa opposizione all'acquisizione dell'interrogatorio di Dolenti equivaleva a consenso alla sua utilizzazione (art. 513 c.p.p.); molte censure erano generiche o non sollevate in appello (inammissibilità ex art. 609 e 606 c.p.p.); l'appello non aveva dedotto circostanze specifiche per la non menzione o per le attenuanti generiche; la Corte territoriale ha motivato l'individuazione dell'amministratore di fatto con concreti elementi di gestione. Di conseguenza il giudizio di merito è stato ritenuto congruo e non viziato in modo grave.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Norma sostanziale che disciplina i reati tributari contestati (uso di fatture per operazioni inesistenti); la Corte ha ritenuto sussistente il quadro fattuale idoneo a integrare la fattispecie per gli anni 2010-2011.

  • d.lgs. 74/2000, art. 4

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la mutata interpretazione di norme tributarie incidesse sulla legittimità della valutazione penale fatta in sede di merito.

  • d.lgs. 74/2000, artt. 12, 12-bis, 13-bis

    I ricorrenti invocavano la riduzione di pena e l'applicazione di benefici per il pagamento dei debiti tributari (art.13-bis). La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specifica correlazione con le argomentazioni di merito, non potendo quindi determinare l'applicazione del favor rei ove non adeguatamente dedotto in appello.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1 e comma 3

    Norma che delimita la cognizione della Cassazione. La Corte ha applicato il principio per cui non è sindacabile in Cassazione la valutazione di merito e i motivi meramente riproduttivi o generici sono inammissibili.

  • cod. proc. pen., art. 192 (commi 1 e 3)

    Regole sulla valutazione della prova e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni esterne. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni confessorie del coimputato e l'individuazione dei riscontri.

  • cod. proc. pen., art. 513, primo comma

    Norma relativa all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali; la Cassazione ha confermato che l'assenza di opposizione all'acquisizione può valere come consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni del contumace.

  • cod. pen., art. 133

    Criteri di determinazione della pena e degli elementi di valutazione per eventuali benefici. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia considerato gli elementi previsti (gravitaà, reiterazione) per negare attenuanti e benefici.

  • cod. pen., art. 164

    Giudizio prognostico per la concessione della sospensione condizionale: la Corte territoriale ha motivato negativamente il giudizio prognostico, decisione ritenuta insindacabile in Cassazione per mancata deduzione specifica in appello.

  • cod. pen., art. 175

    Regole sulla non menzione della condanna: la Corte ricorda che il diniego deve essere motivato solo se in appello sono state dedotte circostanze specifiche che giustificherebbero la non menzione; in mancanza il rigetto è legittimo.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Previsione sulla condanna alle spese in Cassazione: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito sulla prova salvo motivazione contraddittoria o manifestamente illogica: chi impugna deve far emergere tale vizio in modo specifico.
  • Motivi meramente riproduttivi dell'appello o generici sono inammissibili: l'impugnazione deve contenere censure specifiche e correlate al provvedimento impugnato.
  • Le dichiarazioni predibattimentali di un contumace possono essere utilizzate se non vi è stata opposizione alla loro acquisizione, poiché l'assenza di opposizione può valere come consenso ai sensi dell'art.513 c.p.p.
  • Non si possono introdurre in Cassazione nuove critiche basate su elementi non dedotti in appello ("doppia conforme"): l'ampiezza del riesame è limitata al devolutum.
  • Per ottenere attenuanti o benefici (sospensione condizionale, non menzione, riduzioni tributarie) occorre dedurre in appello circostanze specifiche e produrre argomentazioni fattuali precise; la mera incensuratezza è insufficiente.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" richiede che il giudice indichi concreti atti di gestione posti in essere: in assenza di censura specifica in appello tale valutazione resta pacifica.
  • Il pagamento dei debiti tributari e le modifiche legislative intervenute non producono automaticamente l'applicazione della disciplina più favorevole se i ricorrenti non hanno dedotto con precisione la loro rilevanza nel corso del processo.

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