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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27240/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro di somme sino a euro 137.860,00 disposto per un ipotizzato delitto di truffa aggravata e continuata. Le censure principali hanno riguardato: a) l'insussistenza o la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti (mancata descrizione degli artifizi e dei raggiri e insufficiente valutazione della documentazione difensiva); b) l'errata qualificazione del sequestro come finalizzato alla confisca diretta senza adeguata motivazione sulla derivazione causale delle somme dal reato (richiamando il principio secondo cui la confisca diretta richiede prova del nesso causale); c) l'eventuale inutilizzabilità di materiale probatorio acquisito tramite controlli aziendali/strumenti di captazione (mail, screenshot) senza le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori e dalla giurisprudenza costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che: - sul piano del fumus commissi delicti il Tribunale di Trani aveva fornito un'analisi degli elementi indiziari (movimenti bancari, ricariche, fatture emesse dalla società collegata, evidenze rinvenute sui supporti informatici) tale da sostenere, in questa fase sommaria, la configurabilità astratta del reato di truffa; pertanto le censure difensive su questo punto non hanno determinato l'annullamento dell'ordinanza; - invece è stato accolto il motivo secondo cui il Tribunale non aveva motivato la relazione di pertinenzialità (derivazione causale) tra le somme sequestrate e il reato, requisito essenziale quando il sequestro è stato disposto in funzione di una confisca diretta (richiamando il principio delle Sezioni Unite "Massini"). Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla qualificazione e al fondamento del sequestro e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trani per nuovo esame limitatamente a quegli aspetti (accertare e motivare la derivazione causale e indicare gli importi da sottoporre a vincolo per ciascun indagato). Sulle questioni di utilizzabilità delle acquisizioni tramite controlli aziendali la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza consolidata e della giurisprudenza costituzionale, l'acquisizione poteva rimanere utilizzabile nella valutazione sommaria del fumus; comunque, ove si sostenesse l'illegittimità di alcune prove, va applicata la prova di resistenza per verificare se la decisione sarebbe rimasta immutata senza quelle prove.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di truffa; la Corte valuta la configurabilità astratta del reato alla stregua degli elementi indiziari in sede cautelare

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Riferito alla motivazione richiesta per le decisioni in materia cautelare; la Cassazione richiama che la motivazione non debba essere meramente apparente e debba rendere comprensibile l'itinerario logico del giudice del riesame

  • art. 321 e art. 325 c.p.p.

    Norme sul sequestro e sulla confisca; la Corte richiama la necessità di corretta qualificazione del sequestro e della motivazione in ordine alla finalità del vincolo

  • Sezioni Unite, "Massini" (Sez. U n. 13783/2025)

    Principio decisivo: la confisca diretta del denaro è ammissibile solo se è provata la derivazione causale delle somme dal reato; in assenza di tale prova il bene va considerato ai fini della confisca per equivalente e la qualificazione richiede motivazione e contraddittorio

  • art. 4 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e art. 38 legge n. 300/1970

    Regolano i controlli sull'attività dei lavoratori e le sanzioni; incidono sull'utilizzabilità delle acquisizioni effettuate dal datore di lavoro senza le garanzie previste (accordo sindacale o autorizzazione ispettorato), sebbene la giurisprudenza riconosca la possibilità dei c.d. controlli difensivi per la tutela del patrimonio aziendale

  • art. 171 d.lgs. 196/2003

    Richiama la rilevanza penale della violazione della disciplina sui controlli e sulla tutela della riservatezza nei luoghi di lavoro; invocato nella disamina sull'utilizzabilità dei dati acquisiti

  • art. 191 c.p.p.

    Regola l'inutilizzabilità delle prove; la Corte richiama l'obbligo di verificare, in caso di contestata inutilizzabilità, se la decisione reggerebbe anche espungendo le prove illegittimamente acquisite (prova di resistenza)

  • Corte Costituzionale n. 170/2023

    Ha esteso la nozione di 'corrispondenza' alle comunicazioni elettroniche (e-mail, WhatsApp ecc.), riconoscendo per esse la tutela ex art. 15 Cost.; la sentenza incide sulla valutazione dell'utilizzabilità delle comunicazioni acquisite senza le garanzie previste

  • art. 324 c.p.p., comma 5

    Norma procedurale sul rinvio per nuovo giudizio: la Cassazione ha rinviato il procedimento al Tribunale di Trani per nuovo esame limitatamente agli aspetti motivazionali relativi alla derivazione causale delle somme sequestrate

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare il giudice deve motivare in modo coerente e comprensibile il giudizio sul fumus: può valutare gli elementi indiziari ma non decide definitivamente la fondatezza dell'accusa
  • La confisca diretta del denaro richiede prova della derivazione causale delle somme dal reato; in mancanza la misura non può essere giustificata come confisca diretta e richiede diversa qualificazione e motivazione (o sequestro per equivalente con partecipazione difensiva)
  • Se si contesta l'utilizzabilità di mezzi di prova ottenuti tramite controlli aziendali o captazioni, il giudice deve verificare anche la "prova di resistenza": se, espunti gli elementi presumibilmente illegittimi, restano altri elementi sufficienti a sostenere la decisione
  • I controlli difensivi del datore di lavoro possono essere utilizzabili nel processo penale quando diretti a comprovare illeciti che ledono il patrimonio aziendale, ma occorre bilanciarli con la tutela della corrispondenza e della riservatezza (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale)
  • Se un provvedimento cautelare si fonda su una qualificazione giuridica del sequestro (es. confisca diretta) che non è adeguatamente motivata, il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio per nuovo esame su quel specifico profilo, non l'annullamento integrale per fatti di merito

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