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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19006/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per due distinti crediti: il primo, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 c.c., per attività di consulenza, marketing, strategia industriale e più in generale di advisor svolta per la società in un arco temporale pluriennale; il secondo, in prededuzione e in subordine in privilegio, per attività di advisor finanziario svolta nell’ambito di una procedura di concordato preventivo preceduta dal fallimento. Il giudice delegato aveva respinto entrambe le domande per carenza di prova; l’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non dimostrati il conferimento dell’incarico professionale, l’effettivo svolgimento delle prestazioni e, per una parte del credito, anche il verificarsi della condizione apposta al compenso. In particolare, il Tribunale aveva escluso la rilevanza di una lettera di riconoscimento del debito priva di data certa, aveva ritenuto irrituale la produzione di un supporto informatico contenente migliaia di e-mail, e aveva giudicato generiche o inconferenti le prove testimoniali dedotte. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo che la mancanza di data certa non esclude la prova del credito e che il Tribunale avrebbe erroneamente preteso la data certa come requisito costitutivo; violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., contestando l’inammissibilità della produzione del supporto USB con le e-mail; violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. e dell’art. 99 l.fall., censurando il mancato ingresso della prova orale richiesta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: il Tribunale non aveva rigettato le domande per il solo difetto di data certa dei documenti, ma perché la prova del conferimento dell’incarico e dello svolgimento delle prestazioni non risultava, in concreto, fornita con gli altri mezzi prodotti; inoltre, la specifica statuizione di inopponibilità di alcuni documenti per mancanza di data certa non era stata adeguatamente censurata. Sul secondo motivo ha affermato che, quando la domanda si fonda su documenti, la parte deve indicarli specificamente nell’atto introduttivo e nel fascicolo di parte; non basta depositare un supporto informatico contenente una massa indistinta di e-mail senza un indice analitico e senza specificarne contenuto e rilevanza. La Corte ha quindi escluso che la modalità di produzione fosse rituale, precisando che non era in discussione la validità astratta delle e-mail come documenti informatici, ma la loro irrituale introduzione in giudizio. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la doglianza sulle prove orali, poiché i capitoli erano generici e non decisivi: non indicavano uno specifico incarico professionale conferito dalla società né concrete attività svolte su incarico della fallita; inoltre alcune circostanze erano già state esaminate e ritenute inconferenti dal Tribunale. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, n. 2 c.c.

    richiamato come base del privilegio richiesto per i crediti professionali del consulente; la Corte non si sofferma sul merito del privilegio, poiché la decisione è assorbita dal difetto di prova del credito.

  • art. 2704 c.c.

    la data certa rileva per l’opponibilità del documento al fallimento, ma non è di per sé un fatto costitutivo del credito; tuttavia, nel caso concreto, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non investiva la ratio decidendi.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    la produzione documentale deve rispettare le forme dell’indice del fascicolo e della relativa sottoscrizione/vidimazione del cancelliere.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di comunicazione alle altre parti dell’indice del fascicolo e delle produzioni.

  • art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c.

    la parte che fonda la domanda su documenti deve indicarli specificamente nell’atto introduttivo.

  • art. 244 c.p.c.

    la richiesta di prova testimoniale deve essere formulata in termini specifici e su circostanze decisive.

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione delle regole sulla prova testimoniale.

  • art. 99, comma 9, l.fall.

    richiamato per la disciplina dell’opposizione allo stato passivo e della produzione probatoria.

  • art. 15, comma 2, L. 59/1997

    "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"

    la Corte precisa che la norma non è pertinente perché qui non si discute della validità sostanziale delle e-mail, ma della ritualità della loro produzione processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di insinuazione al passivo, la contestazione sulla data certa di un documento non basta da sola a fondare il rigetto se il giudice di merito decide invece sulla mancanza, in concreto, della prova del conferimento dell’incarico e dell’esecuzione delle prestazioni.
  • La data certa di una scrittura privata rileva ai fini dell’opponibilità al fallimento, ma non sostituisce né esaurisce l’onere probatorio sul fatto costitutivo del credito; il creditore può provare il rapporto con altri mezzi, purché ritualmente dedotti e specifici.
  • La produzione di documenti informatici deve rispettare le regole processuali sulla specifica indicazione e sull’ordinata collocazione nel fascicolo: non è sufficiente depositare un supporto contenente una massa indistinta di file o e-mail senza un indice analitico delle singole produzioni.
  • Le prove testimoniali sono inammissibili o comunque irrilevanti quando sono formulate in modo generico, valutativo o non riferito a circostanze concrete e decisive idonee a dimostrare il titolo del credito.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non colpisce la effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, cioè se censura un profilo che il giudice di merito non ha posto a fondamento decisivo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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