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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22426/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Grosseto per il reato di cui all'art. 727 cod. pen. per aver detenuto un cane di razza Jack Russell in una gabbia completamente avvolta in una coperta, priva di luce, aria e possibilità di movimento, condizioni ritenute incompatibili con la natura dell'animale e produttive di gravi sofferenze. In appello la difesa ha contestato l'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie, chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non costituisce reato, nonché il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello ha trasmesso l'appello alla Corte di Cassazione come ricorso per cassazione ex art. 593, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti contestavano il merito e la valutazione delle prove (ricostruzione fattuale sull'accertamento dei Carabinieri forestali circa le condizioni di detenzione), materia non sindacabile in sede di legittimità, e che l'eccezione relativa alla causa di non punibilità ex art. 131-bis non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    Il reato permanente di maltrattamento/abbandono è integrato dalla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; per specie note il giudizio può fondarsi sul patrimonio di comune esperienza senza bisogno di lesioni fisiche.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità prevista può essere invocata solo se prospettata nelle sedi appropriate; non è ammissibile sollevarla per la prima volta in Cassazione se non richiesta nel giudizio di merito.

  • art. 593, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando l'appello sia inammissibile per legge; la Corte ha applicato tale previsione per trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili in cassazione, ostacolando la deduzione di questioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di merito; utilizzata per escludere motivi che impugnano la valutazione delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con condanna anche al versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione di ricorsi infondati; la Corte ha ritenuto assente colpa grave e ha comunque disposto un versamento equitativo.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione delle prove e il giudizio di fatto: i motivi che impugnano il merito sono inammissibili.
  • La detenzione di un cane in una gabbia priva di luce, aria e possibilità di movimento può integrare il reato di cui all'art. 727 cod. pen. anche senza lesioni fisiche, valutandosi le condizioni rispetto alla natura dell'animale e al comune patrimonio di esperienza.
  • Le cause di non punibilità previste dal codice devono essere dedotte e richieste nelle fasi di merito; la loro prima formulazione in Cassazione è generalmente inammissibile.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; l'importo può essere determinato equitativamente se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.
  • Se il provvedimento di appello è inappellabile per legge, può essere disposta la conversione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593 c.p.p., ma ciò non altera i limiti materiali della sindacabilità in Cassazione.

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