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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04462/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/12/2023, lamentando che la pena irrogata sarebbe stata illegittimamente determinata perché non aderente al minimo edittale. Nel provvedimento impugnato veniva in rilievo una condotta di illecita detenzione di 98 dosi medie singole di cocaina, sussunta nell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la scelta del trattamento sanzionatorio, pur avendo già ridotto la pena rispetto al primo grado, valorizzando la gravità del fatto; di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la manifesta infondatezza della censura sulla pena, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente la quantificazione sanzionatoria e la non adesione al minimo edittale in ragione della gravità della detenzione di 98 dosi medie singole di cocaina, pur avendo comunque ridotto la pena rispetto alla decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione richiamata per qualificare la condotta di illecita detenzione di cocaina; la gravità concreta del fatto può giustificare una pena non ancorata al minimo edittale, purché la scelta sia adeguatamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione del merito della valutazione discrezionale del giudice di appello, se quest'ultimo ha fornito una motivazione non manifesta e logicamente coerente.
  • La determinazione della pena non deve necessariamente attestarsi sul minimo edittale: il giudice può discostarsene valorizzando la gravità concreta del fatto, purché dia conto in motivazione degli elementi considerati.
  • La riduzione della pena rispetto al primo grado non esclude, di per sé, la legittimità di una sanzione superiore al minimo edittale, ove la decisione di merito sia sorretta da adeguata giustificazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la manifesta infondatezza del ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità e le conseguenze accessorie previste dalla legge, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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