Sentenza del 09/05/2022 n. 14496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia notificava un avviso di accertamento (periodo d'imposta 1997) alla S. Cruise Ltd. indicandone L.D.M. quale destinatario; l'Amministrazione sosteneva che la società, pur con sede legale e operativa all'estero, fosse da localizzarsi fiscalmente in Italia per redditi non dichiarati. L.D.M. impugnò contestando tra l'altro la propria legittimazione passiva perché avrebbe cessato la carica di legale rappresentante prima della notifica. La questione centrale è se la revocazione della precedente sentenza (che aveva ritenuto L.D.M. legittimato) fosse ammissibile: i giudici di merito hanno accolto la revocazione ritenendo che la cessazione dei poteri dovesse essere valutata secondo il diritto del luogo di costituzione della società (non quello italiano). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la Ctr ha erroneamente accolto la revocatorio non per un errore di fatto (vizio di percezione) ma per un errore di diritto, e che la revocazione non poteva essere utilizzata per riesaminare questioni giuridiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia ritenendo che la Commissione territoriale, nel procedimento di revocazione, ha pronunciato un giudizio di diritto (sulla legge applicabile e sulla rilevanza della mancata iscrizione nel registro imprese italiano) che non poteva costituire errore di fatto giustificatore della revocazione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese di lite sono state liquidate in favore dell'Agenzia delle entrate per complessivi Euro 12.000,00 a carico di L.D.M.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64
Disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte interpreta che la revocazione è ammessa solo per vizi di percezione (errori di fatto) e non per riesame o correzione di questioni di diritto.
Codice di procedura civile, art. 395 (revocazione)
commi 1, 4, 19 citati nel ricorso
Le disposizioni sul procedimento di revocazione richiedono che l'errore sia di fatto (percepito) e decisivo; la Corte ha ritenuto che la Ctr abbia usato la revocazione per decidere questioni di diritto, irregolare in detta sede.
Legge n. 218 del 1995, art. 25, comma 2, lett. f
Stabilisce che la rappresentanza organica della società va accertata sulla base della legge del luogo di costituzione (lex societatis). La Ctr aveva fatto richiamo a questo principio per escludere l'efficacia dell'iscrizione nel registro imprese italiano, ma la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione di tale questione come punto di diritto non potesse giustificare la revocazione per errore di fatto.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; con questo riferimento l'Agenzia ha impugnato la decisione della Ctr sostenendo violazione delle norme sul procedimento revocatorio.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza per errore di fatto è ammessa solo quando sussiste un vizio di percezione (errore sulla esistenza o sulla constatazione di un fatto) e non per correggere errori di diritto o rivedere valutazioni giuridiche.
- Se la questione riguarda quale ordinamento giuridico nazionale si debba applicare (es. lex societatis per rappresentanza di società estera), si tratta di una questione di diritto che non legittima la revocazione per errore di fatto.
- La mancata iscrizione di una modifica nei registri italiani può essere rilevante, ma la valutazione della rilevanza dipende dalla legge applicabile alla società; tuttavia la rilevanza giuridica di tale circostanza è questione di diritto, non di fatto.
- In cause tributarie che coinvolgono rappresentanti di società estere, occorre preliminarmente determinare la normativa societaria applicabile (legge del paese di costituzione) quando si discute della legittimazione delle persone fisiche a ricevere notifiche o ad essere responsabili.
- Chi propone la revocazione deve limitarsi a far valere fatti obiettivamente erronei nella precedente decisione; il tentativo di riformare la decisione riconsiderando e reinterpretando norme non è ammissibile in sede revocatoria.
- In caso di soccombenza nella Cassazione per questioni procedurali o di ammissibilità della revocazione, le spese sono normalmente a carico del resistente che ha perso (qui il contribuente).
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