Sentenza del 09/05/2022 n. 30 - Comm. Trib. II grado di Trento
IMU - Esenzione casa principale - Condizioni - Abitazione principale della famiglia quale stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'applicabilità dell'esenzione IMU prevista dall'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 per "abitazione principale". Il ricorrente sosteneva il diritto all'agevolazione per un immobile di cui è proprietario e in cui dimora stabilmente; l'amministrazione ha negato l'esenzione perché i familiari anagraficamente risultavano residenti in altro immobile. La questione giuridica è se l'esenzione richieda non solo la dimora stabile ma anche la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare, e quale valutazione debba essere data al nucleo familiare quando i coniugi non legalmente separati hanno abitazioni diverse.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 richiede sia la dimora stabile sia la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. Nel caso di coniugi non separati legalmente che dimorano in immobili diversi, il nucleo familiare rimane unitario: esiste quindi una sola "abitazione principale" riferibile al nucleo. Di conseguenza il contribuente che dimora in un immobile di sua proprietà non ha diritto all'agevolazione se i suoi familiari non hanno in quello stesso immobile la residenza anagrafica. L'appello del ricorrente è stato rigettato e l'esenzione negata.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
L'esenzione per l'abitazione principale presuppone la coincidenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare; il nucleo familiare non separato è unitario e riferibile a una sola abitazione principale
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU per "abitazione principale" è necessario che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano sia la dimora stabile sia la residenza anagrafica nello stesso immobile.
- Nel caso di coniugi non separati legalmente che vivono in immobili diversi, il nucleo familiare resta unico e può avere una sola abitazione principale ai fini dell'esenzione: solo l'immobile in cui anagraficamente risiede il nucleo può beneficiare dell'agevolazione.
- Il semplice fatto che il proprietario dimori stabilmente in un immobile non è sufficiente se i suoi familiari sono anagraficamente residenti altrove: l'elemento anagrafico è determinante.
- Situazioni di separazione legale o di nucleo familiare effettivamente distinto (es. famiglie separate anagraficamente) possono determinare l'esistenza di più abitazioni principali ai fini IMU; la separazione legale modifica il presupposto dell'unitarietà del nucleo.
- Per prevenire il diniego dell'agevolazione è opportuno che il contribuente curi la coerenza tra dimora reale e residenza anagrafica del nucleo (eventuale trasferimento anagrafico dei familiari, documentazione comprovante la convivenza, attenzione ai registri anagrafici).
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