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Sentenza

Sentenza del 09/05/2022 n. 30 - Comm. Trib. II grado di Trento

IMU - Esenzione casa principale - Condizioni - Abitazione principale della famiglia quale stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'applicabilità dell'esenzione IMU prevista dall'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 per "abitazione principale". Il ricorrente sosteneva il diritto all'agevolazione per un immobile di cui è proprietario e in cui dimora stabilmente; l'amministrazione ha negato l'esenzione perché i familiari anagraficamente risultavano residenti in altro immobile. La questione giuridica è se l'esenzione richieda non solo la dimora stabile ma anche la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare, e quale valutazione debba essere data al nucleo familiare quando i coniugi non legalmente separati hanno abitazioni diverse.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 richiede sia la dimora stabile sia la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. Nel caso di coniugi non separati legalmente che dimorano in immobili diversi, il nucleo familiare rimane unitario: esiste quindi una sola "abitazione principale" riferibile al nucleo. Di conseguenza il contribuente che dimora in un immobile di sua proprietà non ha diritto all'agevolazione se i suoi familiari non hanno in quello stesso immobile la residenza anagrafica. L'appello del ricorrente è stato rigettato e l'esenzione negata.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    L'esenzione per l'abitazione principale presuppone la coincidenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare; il nucleo familiare non separato è unitario e riferibile a una sola abitazione principale

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU per "abitazione principale" è necessario che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano sia la dimora stabile sia la residenza anagrafica nello stesso immobile.
  • Nel caso di coniugi non separati legalmente che vivono in immobili diversi, il nucleo familiare resta unico e può avere una sola abitazione principale ai fini dell'esenzione: solo l'immobile in cui anagraficamente risiede il nucleo può beneficiare dell'agevolazione.
  • Il semplice fatto che il proprietario dimori stabilmente in un immobile non è sufficiente se i suoi familiari sono anagraficamente residenti altrove: l'elemento anagrafico è determinante.
  • Situazioni di separazione legale o di nucleo familiare effettivamente distinto (es. famiglie separate anagraficamente) possono determinare l'esistenza di più abitazioni principali ai fini IMU; la separazione legale modifica il presupposto dell'unitarietà del nucleo.
  • Per prevenire il diniego dell'agevolazione è opportuno che il contribuente curi la coerenza tra dimora reale e residenza anagrafica del nucleo (eventuale trasferimento anagrafico dei familiari, documentazione comprovante la convivenza, attenzione ai registri anagrafici).

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