Sentenza del 09/05/2022 n. 14488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.E. impugna il diniego di rimborso delle somme da lui versate a seguito di ingiunzioni e cartelle di pagamento notificate alla A. Nord s.r.l. e a lui stesso in qualità di amministratore/liquidatore. Il ricorrente sostiene che il versamento effettuato non fosse un adempimento spontaneo personale ma un pagamento indotto/forzato per evitare esecuzioni, e che, una volta passate in giudicato sentenze che escludevano la sua responsabilità personale, fosse sorto un indebito oggettivo dell'Amministrazione da rimborsare. Denuncia errori di diritto e vizio di motivazione e omessa valutazione di prove da parte della Corte territoriale nel ritenere che il pagamento fosse stato in ogni caso effettuato in qualità di liquidatore per conto della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.E., ritenendolo infondato o inammissibile nei vari motivi proposti. Il giudice di merito aveva correttamente accertato che gli avvisi e le cartelle erano stati notificati al ricorrente in qualità di amministratore/liquidatore della società e che lo stesso aveva dichiarato di aver pagato per conto della A. Nord s.r.l. La Cassazione ha confermato che la quietanza del concessionario costituisce un indizio valutabile ma non un atto confessorio vincolante, che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la propria decisione e che non sussiste alcuna violazione delle norme processuali o dei diritti fondamentali invocati. Il ricorso è rigettato; le spese di giudizio sono compensate tra le parti e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Invocato dal ricorrente per censurare la decisione di merito su questioni processuali; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia rispettato il perimetro del giudizio di rinvio e non abbia violato le norme del decreto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Richiamato in relazione alla presunta nullità per mancata pronuncia; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione in quanto la questione era stata affrontata e motivata.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 1, n. 4 e art. 132, comma 2
Richiesto per vizio di motivazione. La Corte ha stabilito che la motivazione della CTR non è affetta da carenza logico-probatoria e che il criterio logico seguito è sufficientemente esposto.
Codice civile, artt. 2730 e 2735
Riguardano il valore probatorio delle scritture private e delle quietanze. La Corte ha ricordato che le scritture provenienti da terzi costituiscono indizi e sono liberamente valutabili, non hanno valore confessorio vincolante.
Codice civile, art. 2697
Riferito al principio della prova dell'asserzione di fatto (onere della prova). La Corte ha confermato che la valutazione delle prove spetta al giudice del merito e che non è spazio per la riconsiderazione in Cassazione se la motivazione è logica.
Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove. La Corte ha affermato che non è consentita la sindacabilità in Cassazione di una diversa valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito ha motivato logicamente la sua scelta.
Art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Invocati dal ricorrente per presunta lesione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto infondate le censure, non essendovi carenza di motivazione o mancata garanzia procedurale.
Normativa sulla cancellazione dal Registro delle imprese e art. 2495 (richiamato nel provvedimento)
La Corte ha precisato che la cancellazione della società, intervenuta prima della modifica normativa richiamata, ha effetti diversi e non incide sulla ricostruzione della responsabilità: la cancellazione non rende di per sé personale il debito dell'organo rappresentante.
Massime di principio
- Se un soggetto versante è destinatario delle ingiunzioni o cartelle in qualità di amministratore o liquidatore, il pagamento dichiarato come effettuato per conto della società è rilevante e può essere qualificato come pagamento in nome della società, non come adempimento personale.
- La quietanza rilasciata dal concessionario per la riscossione costituisce un elemento di prova (indizio) valutabile dal giudice, ma non ha valore confessorio assoluto: va inserita nel quadro probatorio complessivo.
- Spetta al giudice di merito valutare l'attendibilità e il peso delle prove; in Cassazione si censurano solo errori di diritto, vizî motivazionali macroscopici o violazioni normative processuali, non la mera rivalutazione del merito probatorio.
- Il passaggio in giudicato di sentenze che escludono la responsabilità personale non produce automaticamente un rimborso; occorre dimostrare l'esistenza di un indebito oggettivo correlato al comportamento amministrativo e alla natura del pagamento.
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese non trasforma automaticamente la responsabilità del liquidatore in responsabilità personale per i debiti sociali; la natura del pagamento e la qualità in cui è stato richiesto e compiuto sono determinanti.
- Per ottenere il rimborso in casi simili è importante provare in modo chiaro e specifico che il pagamento è stato effettuato a titolo personale, sotto costrizione personale e non per conto della società, con documentazione probatoria diretta (es. titoli esecutivi a carico del singolo, istruzioni o atti che provino l'intenzione personale).
- Le doglianze proceduralmente generiche circa omesso esame di prove sono spesso inammissibili; le censure devono indicare con precisione quali elementi siano stati ignorati e in che modo ciò abbia inciso sul giudizio.
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