Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2022 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Obbligo di motivazione - ICI - Elementi essenziali della pretesa tributaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'A.T.E.R. impugnava un avviso di accertamento IMU che richiedeva il pagamento per alcuni fabbricati, deducendo: (1) errore nell'applicazione della normativa sull'esenzione per "alloggi sociali" (art.13 DL 6.12.2011 n.201 e successive modifiche) e (2) carenza di motivazione dell'avviso rispetto alla revoca dell'esenzione già invocata tramite dichiarazione IMU. In sostanza la ricorrente sosteneva che i suoi immobili dovessero essere considerati "alloggi sociali" esenti e che l'atto non spiegasse i fatti e le ragioni giuridiche che giustificassero la pretesa impositiva.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'A.T.E.R. confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato perché indicava norme applicate, criteri e tutti gli elementi essenziali per ogni immobile (estremi catastali, tipo, titolo di proprietà, categoria, periodo di possesso, base imponibile, aliquota, detrazione, importo dovuto). Ha inoltre dichiarato inammissibili come "nuovi" vari motivi sollevati in appello (tra cui interpretazioni sulla presunta successione normativa/abrogazione). Nel merito ha affermato che la disciplina distingue tra "alloggi sociali" (esenti se soddisfano la definizione normativa) e gli immobili degli ex IACP/ATER, per i quali la normativa specifica prevede applicazione dell'aliquota ordinaria e la sola detrazione di euro 200; pertanto gli immobili ATER non godono di esenzione IMU. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 6.12.2011 n.201, art.13

    comma 2, comma 6, comma 10

    Dispone la disciplina IMU: stabilisce l'esenzione per taluni 'fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali' e, separatamente, prevede per gli immobili assegnati dagli IACP/Ater una disciplina con aliquota base e una detrazione di 200 euro. La sentenza applica la distinzione normativa tra alloggi sociali (potenzialmente esenti) e immobili IACP/Ater (non esenti, ma soggetti a detrazione).

  • Legge 27.12.2013 n.147, art.1 comma 707

    Ha riscritto parti della disciplina IMU (comma 10 art.13 DL 201/2011) specificando l'applicazione della detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati da IACP/enti di edilizia residenziale pubblica, confermando un diverso trattamento rispetto all'esenzione per gli alloggi sociali.

  • Decreto-Legge 31.08.2013 n.102

    Ha previsto, con efficacia dal 1° gennaio 2014, l'equiparazione all'abitazione principale per i fabbricati destinati ad 'alloggi sociali' così come definiti dal decreto ministeriale 22.04.2008; la sentenza ne prende atto ma distingue comunque la fattispecie dagli immobili ATER regolati da disciplina specifica.

  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008

    G.U. n.146 del 24.06.2008

    Fornisce la definizione normativa di 'alloggi sociali' cui può riconnettersi, se sussistono i requisiti, l'esenzione IMU; la Corte richiede che sia il contribuente a provare che i fabbricati soddisfino tali requisiti.

  • Legge 27.12.2006 n.296, art.1 commi 161-162

    Richiamata in relazione a questioni processuali/procedimentali; il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione sulla violazione dell'art.36 D.lgs.546/1992 combinato con tali commi, confermando che la motivazione dell'atto è adeguata per l'esercizio del diritto di difesa.

  • D.lgs. 30.04.1992 n.504, art.7 lett.i)

    Richiamato per distinguere l'esenzione prevista per talune fattispecie dalla disciplina applicabile agli IACP: la giurisprudenza (citata in sentenza) ha escluso l'applicabilità di quella esenzione agli IACP in ragione del carattere economico dell'attività e della diversa disciplina agevolativa/compensativa prevista.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. sez. V n.22841/2010; Cass. 27.04.2016 n.8371; Cass. n.34601/2019; Cass. ord. n.26431/2017; altre citate

    Conferma i principi: (a) l'atto impositivo è motivato se indica criteri e fonti tali da permettere al contribuente di conoscere 'an' e 'quantum' e difendersi; (b) le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non estensibilmente; (c) gli immobili ATER/IACP sono soggetti a trattamento fiscale distinto (non automaticamente esenti).

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo si considera assolto quando l'atto indica chiaramente le norme, i criteri e gli elementi essenziali (identificazione catastale, base imponibile, aliquota, detrazioni) che consentono al contribuente di conoscere e contestare l'an e il quantum della pretesa.
  • In materia IMU va distintamente valutata la fattispecie 'alloggi sociali' (potenzialmente esenti se rispondono alla definizione normativa) rispetto agli immobili di enti di edilizia residenziale pubblica (ex IACP/ATER) per i quali la normativa speciale prevede normalmente applicazione dell'aliquota ordinaria e una detrazione limitata (es. 200 euro).
  • Le agevolazioni ed esenzioni fiscali sono di interpretazione restrittiva: non si estendono per analogia e il legislatore deve esprimere chiaramente eventuali estensioni o deroghe.
  • La prova che un immobile rientri nella fattispecie agevolativa (es. requisito di 'alloggio sociale') grava sul soggetto che invoca l'esenzione; l'amministrazione può richiedere documentazione e motivare la riscontrata inapplicabilità.
  • Motivi di fatto o di diritto non sollevati nel grado di primo giudizio sono normalmente inammissibili in appello come 'motivi nuovi', salvo eccezioni ben motivate.
  • La presenza di un agente impositore privato che emette l'avviso per conto dell'ente pubblico non esonera dall'osservare i requisiti minimi di motivazione; tuttavia, elenchi dettagliati degli elementi essenziali nell'avviso sono generalmente sufficienti per assolvere l'obbligo motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.