Sentenza del 09/05/2022 n. 1851 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per recupero IVA di euro 53.281 per avere applicato l'Ufficio l'aliquota ordinaria ritenendo non agevolabile la cessione di un impianto di cogenerazione ceduto a Exxxx srl; la contribuente aveva applicato l'aliquota ridotta del 10% assumendo che l'impianto rientrasse tra gli "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia" agevolabili ai sensi del punto 127-quinquies della Tabella A Parte III allegata al DPR 633/1972. L'Ufficio sosteneva invece che l'impianto non rientrasse nelle fattispecie agevolabili e che le agevolazioni dovessero essere interpretate restrittivamente (es. solo impianti solari, eolici o teleriscaldamento), e ha contestato anche l'assenza del requisito soggettivo per le sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. I giudici hanno ritenuto che, alla stregua della lettera del punto 127-quinquies della Tabella A Parte III del DPR 633/1972 e della giurisprudenza consolidata, l'agevolazione al 10% si applica alle cessioni di impianti idonei a produrre calore-energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche o dalla fonte, e senza necessità che il calore sia effettivamente immesso in una rete di distribuzione. Nel caso di specie l'impianto di cogenerazione alimentato a biogas risultava progettato e destinato anche al teleriscaldamento e quindi idoneo alla produzione di calore-energia; pertanto la riduzione IVA era legittima. L'Ufficio è stato condannato alle spese di lite per il grado d'appello.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Tabella A Parte III, punto 127-quinquies
opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall' art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni
L'aliquota IVA agevolata del 10% si applica agli impianti idonei a produrre calore-energia in generale; la disposizione è stata interpretata letteralmente dalla CTR come comprensiva anche degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, purché idonei alla produzione di calore-energia, senza richiedere che il calore sia effettivamente immesso in una rete.
Art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La parte deduceva violazione dell'art. 12 L. 212/2000 (diritto a una motivazione adeguata degli atti impositivi); la CTR ha ritenuto che la motivazione del giudice di primo grado fosse adeguata e che il giudice non sia tenuto ad affrontare analiticamente tutte le questioni se non rilevanti per la decisione.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 2 del 20.10.2000
L'Agenzia ritiene che ai fini dell'agevolazione sia sufficiente che l'impianto sia idoneo a produrre calore-energia; la CTR ha richiamato tale risoluzione a supporto dell'interpretazione estensiva della disposizione normativa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 11690/2021; Cass. 20 marzo 2019, n. 7788; Cass. n. 30138/2019 e altre)
La Suprema Corte ha confermato un'interpretazione letterale e sistematica secondo cui l'agevolazione IVA si applica alle cessioni di impianti idonei alla produzione di calore-energia, indipendentemente dalla tecnologia o dalla fonte, e senza necessità della immissione in rete.
Massime di principio
- Per applicare l'aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del punto 127-quinquies della Tabella A Parte III del DPR 633/1972 è decisivo che l'impianto sia idoneo a produrre calore-energia; la qualificazione non dipende esclusivamente dalla fonte (es. solare o eolica) ma dalla idoneità dell'opera.
- Non è necessario dimostrare che il calore venga effettivamente immesso in una rete di teleriscaldamento: la destinazione e l'idoneità dell'impianto alla produzione di calore-energia sono sufficienti per rientrare nell'agevolazione, salvo diverse indicazioni normative esplicite.
- La prova della idoneità va documentata con atti tecnici e contrattuali rilevanti (contratto d'appalto, progetto, specifiche tecniche, eventuali patti di cessione/destinazione) e va riferita al momento della cessione; documentazione successiva può essere utile ma il criterio è l'idoneità comprovata in relazione all'impianto oggetto della cessione.
- Il giudice non è obbligato a motivare analiticamente ogni singola eccezione se le questioni non sono rilevanti per la decisione; tuttavia, in caso di contestazione amministrativa, conviene produrre elementi chiari e specifici che dimostrino la natura agevolabile dell'impianto.
- Le circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria sono utili come supporto interpretativo, ma non possono sovvertire una lettura letterale e sistematica della norma che, secondo la giurisprudenza, favorisce l'applicabilità dell'agevolazione agli impianti idonei a produrre calore-energia.
- In contenziosi simili il contribuente dovrebbe documentare: progetto e destinazione d'uso dell'impianto, specifiche tecniche che attestino la produzione combinata di energia elettrica e termica, eventuali contratti o impegni di fornitura termica o di connessione a reti, e elementi che comprovino l'idoneità al teleriscaldamento ove rilevante.
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