Sentenza del 09/05/2022 n. 3984 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 37 /2022 FINANZA LOCALE - IMU - Terreni agricoli - Inesistenza dell'obbligazione tributaria - Condizioni - Equiparazione delle aree fabbricabili ai terreni agricoli - Comproprietà - Esenzione - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso avviso di accertamento catastale per riclassamento/attribuzione di nuova rendita e categoria catastale a seguito di procedura DOCFA (scorporo di un'unità in tre subalterni). La ricorrente contestava il mancato sopralluogo, l'insufficienza della motivazione dell'atto e sosteneva che la variazione del classamento poteva derivare solo da significative modifiche alla consistenza, struttura, organizzazione interna o dotazione di servizi delle unità immobiliari; ha inoltre dichiarato che alcune porzioni erano destinate a deposito con accesso esterno.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Campania - Sez. 16 ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado. È stato ritenuto legittimo l'atto di classamento emesso a seguito della procedura DOCFA: l'obbligo di motivazione è assolto mediante l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi dichiarati dal contribuente non sono disattesi; il mancato sopralluogo non invalida il procedimento purché il classamento sia fondato su documentazione e perizia tecnica. La ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio per dimostrare l'inesattezza dell'accertamento. Il ricorso di primo grado è stato rigettato e la XX S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di lite (complessivamente €5.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1 comma 13
Richiamata nella massima come quadro normativo per l'esenzione IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; non è tuttavia il fulcro del procedimento di classamento concretamente deciso nel caso di specie.
D.lgs. 30/12/1992 n. 504, art. 2 comma 1 lett. b
Richiamata nella massima in relazione all'equiparazione delle aree fabbricabili ai terreni agricoli (soggetta al permanere dei presupposti soggettivi e oggettivi); uso soprattutto a scopo ricognitivo rispetto al quadro giurisprudenziale citato.
D.L. 14/03/1988 n. 70, conv. con modificazioni nella L. 12/05/1988 n. 154, art. 11 comma 1
Secondo la giurisprudenza richiamata, il classamento può essere effettuato senza sopralluogo sulla base di dichiarazioni, planimetrie, atti e altra documentazione tecnica disponibile; il sopralluogo è facoltativo e non imprescindibile.
Legge n. 211/2004, art. 1 comma 335
Distinzione tra riclassamento operato dall'ufficio e attribuzione di rendita mediante DOCFA: il primo richiede motivazione più approfondita quando si incide su valutazioni pregresse, mentre nel procedimento DOCFA la motivazione è soddisfatta dall'indicazione dei dati oggettivi se non sono disattesi gli elementi della parte.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza 20/11/2019 n. 30166
Precedente di legittimità richiamato che conferma il principio per cui, nel caso di procedura DOCFA (collaborativa), l'obbligo motivazionale dell'avviso è assolto dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi dichiarati dal contribuente non sono disattesi.
Massime di principio
- Quando il classamento deriva da procedura DOCFA (iniziativa del contribuente), l'ufficio assolva all'obbligo motivazionale indicando i dati oggettivi e la classe attribuita; non è sempre necessaria una motivazione analitica come nell'accertamento d'ufficio.
- Il sopralluogo dell'Ufficio non è obbligatorio per procedere al classamento: è legittimo basarsi su dichiarazioni, planimetrie, DOCFA e altra documentazione tecnica; il sopralluogo rimane una facoltà per eventuali verifiche successive.
- Il contribuente che contesta un riclassamento ha l'onere di fornire prove specifiche e documentazione (perizia, planimetrie, elementi tecnici) per dimostrare l'inesattezza delle valutazioni; affermazioni generiche prive di supporto probatorio non sono sufficienti.
- La semplice suddivisione (scorporo) di un'unità originaria in più subalterni non giustifica di per sé un diverso classamento o una diversa rendita se non sono intervenute modifiche significative nelle caratteristiche costruttive, di destinazione o nei valori già storicamente attribuiti.
- In giudizio tributario l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è determinante: gli uffici possono fare riferimento a parametri e rendite storiche non contestate, e i giudici valutano se l'atto impugnato rispetti le regole procedurali (es. motivazione e uso della documentazione DOCFA).
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