Cassazione Penale, Ordinanza n. 39627/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Trapani, con cui era stato riconosciuto colpevole del reato di porto di arma o oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo. I fatti, così come riportati, riguardano il porto fuori dalla propria abitazione di un coltello con lama di 8 cm, poi sequestrato, avvenuto in Alcamo il 12 marzo 2019. Nel ricorso si denunciavano violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte di cassazione rileva che le doglianze erano in realtà dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e degli elementi di merito, estranea al giudizio di legittimità. La Corte evidenzia inoltre che la sentenza impugnata aveva coerentemente ritenuto insussistente un giustificato motivo e che l'imputato non si confrontava specificamente con tale ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure e ha osservato che il ricorrente mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
Integra il reato il porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di uno strumento da punta o da taglio; è irrilevante la lunghezza della lama dopo l'abrogazione della disciplina regolamentare che collegava la liceità del porto a determinate misure.
art. 80 T.U.L.P.S. (regolamento)
La sua abrogazione rende irrilevante, ai fini dell'art. 4 L. n. 110/1975, il dato della lunghezza della lama come indice di liceità del porto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di porto abusivo di strumenti da punta o da taglio, la verifica della sussistenza del giustificato motivo deve essere ancorata a una giustificazione attuale, immediatamente percepibile e verificabile dagli operanti al momento del controllo, non a spiegazioni formulate solo successivamente in sede difensiva.
- Ai fini dell'integrazione del porto abusivo di coltello o strumento analogo, non assume rilievo decisivo la sola lunghezza della lama, se il porto avviene fuori dall'abitazione senza una valida giustificazione immediata.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove già scrutinati dai giudici di merito; in presenza di motivazione coerente e specifica, la censura è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non escludenti la colpa del ricorrente, la conseguenza è la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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